Momento dell’incasso/pagamento
Nella prima parte la nota operativa si sofferma su un aspetto fondamentale del nuovo regime della liquidazione dell’”Iva per cassa”: il momento in cui si considera incassata (o pagata) la fattura. Per l’individuazione del citato momento, con riferimento agli usuali strumenti di pagamento utilizzati nella pratica commerciale (bonifici bancari, rid), è necessario fare riferimento ai seguenti accadimenti:
– per il cessionario (o committente): data in cui viene disposto il pagamento;
– per il cedente (o prestatore): data in cui avviene l’accredito sul conto corrente.
Operazioni escluse
Per chi si avvale di regimi Iva speciali è prevista la possibilità di optare per la contabilità separata per poter fruire della liquidazione dell’”Iva per cassa”, limitatamente alle operazioni in regime Iva ordinario.
Scritture contabili
Il contenuto centrale della nota operativa è rappresentata dal “focus” sulle scritture contabili da utilizzare in caso di adesione alla liquidazione dell’”Iva per cassa”. In sintesi, è necessario prevedere due appositi conti, i quali possono essere denominati “Iva a debito differita” e “Iva a credito differita”. In essi si dovrà contabilizzare l’Iva al momento della registrazione della fattura attiva o passiva. I predetti conti verranno girocontati ai tradizionali “Iva a debito” e “Iva a credito” ai fini del conteggio nella liquidazione periodica Iva quando la fattura sarà incassata (o pagata) ed, in ogni caso, trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo l’assoggettamento del cliente a procedure concorsuali.
Di seguito viene riportato, con adattamenti, l’esempio numerico contenuto nella nota operativa riguardante le scritture contabili che il soggetto che adotta l’”Iva per cassa” deve effettuare con riguardo alle fatture di vendita. Successivamente sono esposte le scritture contabili “speculari” relative all’ipotesi di acquisto. In quest’ultimo caso, si ricorda l’adozione dell’”Iva per cassa” comporta la subordinazione del diritto di detrazione dell’Iva sull’acquisto al momento del pagamento, anche se fornitore non adotta il nuovo regime di liquidazione Iva.
Vendita ad un cliente
L’impresa Alfa che adotta la liquidazione “Iva per cassa” e versa l’Iva con periodicità mensile emette in data 05.12.2012 una fattura di vendita per Euro 100,00 + Iva 21%
Cliente Gamma |
a |
Diversi |
121,00 |
|
Ricavi di vendita |
100,00 |
|||
Iva a debito differita |
21,00 |
In data 01.02.2013 l’impresa Alfa incassa la fattura dal cliente Gamma
Banca c/c |
a |
Cliente Gamma |
121,00 |
121,00 |
Iva a debito differita |
a |
Iva a debito |
21,00 |
21,00 |
Iva a debito |
a |
Erario c/Iva |
21,00 |
21,00 |
Acquisto da un fornitore
L’impresa Alfa che adotta la liquidazione “Iva per cassa” e versa l’Iva con periodicità mensile riceve in data 05.12.2012 una fattura di acquisto per Euro 100,00 + Iva 21%
Diversi |
a |
Fornitore Beta |
121,00 | |
Acquisti |
100,00 | |||
Iva a credito differita |
21,00 |
In data 01.02.2013 l’impresa Alfa paga la fattura emessa dal fornitore Beta
Fornitore X |
a |
Banca X |
121,00 |
121,00 |
Iva a credito |
a |
Iva a credito differita |
21,00 |
21,00 |
Erario c/Iva |
a |
Iva a credito |
21,00 |
21,00 |
Dichiarazione annuale Iva
La nota operativa si conclude evidenziando che la bozza della nuova dichiarazione annuale Iva 2013 per il periodo d’imposta 2012 contiene due nuovi righi “dedicati” all’Iva per cassa. Si tratta, in particolare, dei righi:
VE 36 Operazioni (attive) effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi
VF 19 Operazioni (passive) effettuate nell’anno ma detrazione dell’imposta differita ad anni successivi
In entrambi i righi, stante la coesistenza dei due regimi limitatamente a dicembre 2012, si chiede di distinguere le operazioni effettuate nell’ambito della abrogata disciplina dell’articolo 7 del D.L. n. 185/2008 da quelle rientranti nel nuovo regime dell’Iva per cassa di cui all’articolo 32 bis del D.L. n . 83/2012.
Acconto IVA 2012
In conclusione, anche se si tratta di un tema non trattato dalla nota operativa in commento, si fa presente che l’adozione della liquidazione dell’”Iva per cassa” produce effetti, limitatamente al mese di dicembre, per l’eventuale calcolo dell’acconto Iva con il metodo analitico basato sulle operazioni effettuate sino al 20 dicembre, alternativo al “tradizionale” metodo di calcolo storico.
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