Le aggregazioni tra imprese sono da tempo indicate dalla dottrina come tappa fondamentale di una strategia virtuosa mirante a compensare le scarse dimensioni delle PMI italiane pur senza far loro rinunciare al valore dell’autonomia.
I limiti indiscutibilmente riconosciuti alle imprese di minori dimensioni sui mercati internazionali e negli investimenti in ricerca, lo sviluppo crescente di forme di cooperazione interaziendale, rappresentano alcuni dei motivi dell’attenzione riservata al fenomeno in questione.
Il legislatore ha provato, in maniera inizialmente confusa e poco efficace a dire il vero, ad incentivare le aggregazioni di imprese attraverso il contratto di rete sia definendo gli elementi del contratto sia disponendo che alle reti di impresa, riconosciute in base alle previsioni normative, “competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con l’A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Il contratto di rete viene definito come il contratto mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Gli elementi essenziali del contratto sono stabiliti dalla legge:
- I dati identificativi dei partecipanti;
- La definizione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
- la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune;
- le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;
- La durata del contratto.
La Circolare n. 4/e del 15 febbraio 2011 ha chiarito che, secondo l’articolo 42 del Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, non costituiscono elementi essenziali ai fini della configurabilità del contratto di rete:
- l’istituzione del fondo patrimoniale comune;
- la nomina dell’organo comune;
- le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.
Il contratto può quindi prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Pur non previsto dalla norma, pare invece opportuno inserire nel contratto clausole atte a definire la riservatezza delle informazioni e le norme di comportamento interne. Come in tutte le forme di alleanza debole le parti dovranno fin da subito porre molta attenzione nel limitare tutte le possibili occasioni di conflitto soprattutto nei casi in cui i membri della rete siano anche potenziali concorrenti.
Si ricorda inoltre che il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Link utili:
- Articolo 42 – Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 – supplemento ordinario -convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. In vigore dal 31 luglio 2010
- Circolare n. 4/e del 15 febbraio 2011 (Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti)
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