Le prospettive impossibili delle graduatorie di concorso

Avevo scritto che le graduatoria avevano avuto una vita spericolata, ma pensavo che se la sarebbero lasciata alle spalle, invece si profilano nuove avventure.

Ci eravamo lasciati alla proroga al 31 marzo 2011 del termine di validità delle graduatorie, che era stato disposto dal decreto milleproroghe (ufficialmente d.l. 225/2010, convertito in l. 10/2011).

Ora il termine è stato ancora prorogato al 31 dicembre di quest’anno, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta del 31 marzo.

La proroga con un atto amministrativo era stata ammessa dall’art. 1, comma 2, dello stesso d.l. 225/2010. Assistiamo ad una parziale delegificazione mediante un provvedimento. Come tale, teoricamente questo potrebbe essere impugnato dagli interessati, ed annullato dal Giudice amministrativo; ma appunto è solo una possibilità teorica.

La proroga riguarda solo le graduatorie oggetto del decreto milleproroghe, e cioè quelle approvate dopo il 30 settembre 2003; quelle approvate dal 1° gennaio 1999, oggetto di una diversa norma, non hanno superato la data del 31 dicembre 2010.

Ma il vostro esploratore ha fatto un’altra scoperta nel decreto.

Quanto sto per esporvi non si era visto prima, perché questo testo normativo è stato reso dalla legge di conversione impenetrabile come una giungla, che bisogna disboscare con tempo e fatica, a differenza di quella amazzonica.

Comunque sia, la notizia sta nel comma 2-sexies dell’art. 1 d.l. 225/2010, introdotto dalla legge di conversione.

Ve lo trascrivo: “Il termine di proroga, riferito alla « FONTE NORMATIVA articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», di cui alla tabella 1, si intende riferito anche agli idonei nei concorsi pubblici di cui alle medesime disposizioni”.

Secondo me non ci sarebbe stato bisogno di precisare che la proroga della validità delle graduatorie valeva anche per gli idonei: in giurisprudenza non si è mai posto il problema – a quanto mi risulta – e comunque è insito nella logica della proroga, che le graduatorie siano utilizzate comunque, cioè anche se siano già stati nominati i vincitori.

Al di là delle intenzioni di chi ha scritto l’emendamento, mi pare che questa norma denoti oggettivamente la preferenza dell’ordinamento per l’utilizzazione delle graduatorie esistenti, rispetto all’indizione di nuovi concorsi.

Se così fosse, sarebbe un potente soffio di speranza per tutti coloro che attendono da anni parcheggiati in graduatorie che non si smuovono.

Dario Sammartino

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