Considerato il seguito che tali tabelle hanno presso molti altri Fori, è comprensibile dunque il rumore che la notizia ha provocato.
Prima di vedere le novità, riassumiamo in breve il “perchè” delle tabelle.
1) Prima dell’intervento SS.UU.11/11/08, le tabelle (di Milano e di Roma, ma anche quelle degli altri tribunali che avevano deciso di non applicare una di queste bensì di crearne delle proprie, come ad esempio è il caso del Triveneto) si riferivano alla liquidazione del c.d. “danno biologico”, con la previsione di una liquidazione del cd. danno morale in percentuale sul biologico.
2) In particolare, la tabella di Roma venne presa come riferimento dal legislatore allorquando con la legge 57/01 introdusse, nel solo settore dei danni da circolazione stradale, la tabella unica nazionale per le cd. micropermanenti, vale a dire per le lesioni comprese tra 1 e 9%;
3) il quadro è stato, evidentemente, scompaginato con l’intervento “a gamba tesa” delle già citate Sezioni Unite 2008, che impongono la liquidazione di un unico danno non patrimoniale, comprensivo di tutte le possibili componenti ma con l’accortezza di evitare duplicazioni di risarcimenti. In particolare, viene dichiarato erronea la prassi di liquidare il danno da sofferenza (il vecchio “morale”) in una percentuale del danno biologico.
Ecco dunque, nei mesi successivi al terremoto provocato dalle Sezioni Unite (e, soprattutto, dalle compagnie assicurative che hanno preteso che le vecchie tabelle del danno biologico, che pacificamente non comprendevano il cd. danno morale, ora improvvisamente fossero diventate onnicomprensive) che si è assistito alla riorganizzazione da parte dei diversi tribunali, con l’adozione di nuove tabelle.
Tra questi si sono imposti all’attenzione, sia per tempestività, che per il successivo successo anche in fori diversi, quelle di Milano e di Roma.
In entrambi i casi tali tabelle vengono utilizzate per lesioni superiori al 9% ove si tratti di lesioni da sinistro stradale, e in ogni altro caso di lesioni, a prescindere dall’entità della lesione.
Peraltro, se per Milano è stato così da sempre, per Roma dalle tabelle del 2009 si è deciso di seguire questa strada, laddove prima si era deciso di estendere anche a lesioni non derivanti da circolazione stradale la tabella r.c.a..
Vediamo ora, brevemente, i punti di differenza tra le due.
a) Il punto base di Milano ammonta a € 1,375,00, mentre il punto base di Roma ammonta a € 765,62.
Milano espressamente rappresenta il valore medio corrispondente all’ipotesi di incidenza per l’appunto “media”, o standard che dir si voglia, sulla persona del leso. La tabella di Milano, inoltre, indica il valore della liquidazione, congiunta, sia del vecchio danno biologico (“danno non patrimoniale conseguente a lesione dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale) sia del vecchio danno morale (“danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” “sofferenza soggettiva).
Per quel che concerne Roma, invece, e la liquidazione della componente di “sofferenza”, viene utilizzato di nuovo il sistema della percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti. Si parte così da un 15% per la fascia 0-10%, al 60& per la fascia di lesioni comprese tra il 90% e il 100%. In ogni caso viene lasciata espressamente al giudice, nel caso concreto, libertà di aumentare fino al 50% o diminuire dello stesso 50% codesta percentuale.
Per fare un caso concreto, per una lesione del 45%, la percentuale indicata di aumento è del 35%, potendo però concretamente oscillare tra un 17,5% e un 62,5%.
Non c’è dubbio che a Milano si è scelto di redigere le tabelle con l’occhio volto soprattutto alla possibilità di una definizione stragiudiziale. Viceversa la scelta di Roma lascia molto più le mani libere agli interpreti, con tutti i vantaggi ma anche gli svantaggi che ciò può comportare.
Da un punto di vista pratico se Milano è più generosa per le invalidità fino al 50%, sopra tale soglia è Roma invece a riconoscere i risarcimenti maggiori.
b) Per quanto riguarda l’indennità temporanea totale, Milano anche in questo caso propone la liquidazione congiunta del complessivo danno non patrimoniale temporaneo indicandolo in una cifra compresa tra € 91,00 ed € 136,00 al giorno. Roma invece prevede l’indicazione della “classica” inabilità temporanea indicando la somma di € 100,00 al giorno.
c) Infine, per quanto concerne il risarcimento del danno da morte del congiunto, in quest’ambito Roma continua a percorrere la strada intrapresa nel 2007, con la predisposizione anche per il danno parentale di una tabella “a punti” tenendo conto di cinque fattori, vale a dire: il rapporto parentale, l’età della vittima, l’età del superstite, lo stato di convivenza o meno con la vittima, la composizione complessiva del nucleo familiare. Tutto ciò consente alla fine di tramutare anche il danno parentale in un punteggio, da moltiplicare poi per il punto base indicato per il 2011 in € 8.725,00. Peraltro, rispetto alla precedente versione, le cinque classi sono state rese più elastiche.
Milano, invece, prevede più semplicemente un minimo e un massimo entro cui liquidare il danno parentale.
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