Contenuto della fattura e obbligo di fatturazione
Per quanto concerne il contenuto obbligatorio della fattura, il secondo comma dell’articolo 21 “rivisitato”:
– precisa che il numero progressivo deve identificare in modo univoco il documento, eliminando il riferimento, contenuto nell’attuale formulazione, all’anno solare. Tale disposizione se sarà confermata, dovrà essere certamente oggetto di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto al momento non appare di facile comprensione. Una modalità di numerazione conforme alla nuova disposizione potrebbe essere quella che include nel numero progressivo l’anno di effettuazione dell’operazione (es. fattura numero 1/2012);
– dispone che debba essere indicato il numero di partita Iva del cessionario (o committente) nel caso di soggetti passivi Iva o, nelle operazioni verso soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese o arti e professioni, del codice fiscale. Questa “novità” rende obbligatorio quello che in realtà è già una diffusa prassi amministrativa adottata dagli studi professionali e delle imprese per individuare in modo univoco il destinatario della fattura. In ogni caso dal 2013 l’indicazione nella fattura della partita Iva o del codice fiscale (per acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di imprese o professioni) del cessionario (o del committente) sarà obbligatoria;
– coordina il contenuto della fattura con la disciplina della cessione imponibile di beni a titolo di sconto, premio o abbuono, contenuta nell’articolo 13 comma 2° lettera c), come modificato nel 2010, prevedendo che debba essere indicato in fattura il corrispettivo e non più al valore normale dei beni ceduti.
Gli aspetti di maggiore novità, con riguardo all’articolo 21 del D.p.r. 633/1972, sono rappresentati dalle modifiche apportate ai commi 4 e 6 e dall’introduzione dei commi 6 bis e 6 ter. In particolare:
– comma quarto: per le prestazioni di servizi generiche (ex art. 7 ter) rese a soggetti passivi residenti in altri Stati dell’Unione Europea, la bozza prevede che la fattura debba essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
– comma sesto: viene specificata l’annotazione da indicare nelle fatture emesse per operazioni particolari (beni in transito, non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8bis, 9 e 38 quater, esenti) o soggette a regimi specifici (regime del margine);
– nuovo comma 6 bis: rappresenta la vera novità, in quanto estende l’obbligo di fatturazione a tutte le prestazioni di servizi non soggette ad Iva rese a soggetti passivi residenti in altro Stato dell’Unione Europea o in uno Stato extra-UE. Come è noto, nella disciplina vigente l’obbligo riguarda solo le prestazioni di servizi generiche (ex art. 7 ter) rese verso soggetti passivi residenti in un altro Stato dell’Unione Europea.
Dal 2013, se la bozza del decreto legislativo verrà confermata, per le prestazioni di servizi non soggette ad Iva rese:
– verso soggetti passivi residenti nell’Unione Europea: dovrà essere emessa una fattura con l’indicazione “Inversione contabile”, gravando sul committente l’onere di applicare il meccanismo del c.d. “reverse charge”;
– verso soggetti passivi residenti in Paese extra-UE: dovrà essere emessa una fattura con indicazione “Operazione non soggetta”.
– nuovo comma 6 ter: dispone che le fatture emesse dal cessionario (o committente) in virtù di un proprio obbligo devono recare l’indicazione “Autofatturazione”.
Fattura elettronica
Il primo comma dell’articolo 21 “rivisitato” dalla bozza di Decreto Legislativo, oltre a riprodurre sostanzialmente quello già esistente, fornisce una definizione di “fattura elettronica” quale “Fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico” con la precisazione che l’utilizzo della stessa è subordinato al previo consenso del destinatario. La definizione è certamente molto ampia e ricomprende tutti i vari formati elettronici utilizzabili per l’emissione (pdf, etc.).
L’ultima parte del terzo comma “rivisitato” tratta poi delle modalità di trasmissione della fattura elettronica. In particolare, con riguardo agli strumenti attraverso i quali il soggetto passivo può garantire l’autenticità del documento e l’integrità del suo contenuto, viene fatto riferimento a “sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile”. Tale modalità si aggiunge a quelle già presenti nella disciplina vigente, confermate dalla bozza di decreto legislativo, costituite dall’apposizione della firma digitale o dall’utilizzo di sistemi EDI di trasmissione elettronica.
Il riferimento ai “sistemi di controllo di gestione” attribuisce maggiore spazio alla possibilità di utilizzare la fattura elettronica. Ciò nonostante è evidente che la disposizione sia eccessivamente “sintetica” non fornendo alcun criterio per valutare l’adeguatezza dei citati sistemi di controllo di gestione a garantire “un collegamento affidabile fra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi”. Vista l’importanza dell’argomento, l’auspicio è che la bozza di Decreto Legislativo venga integrata con la precisazione delle caratteristiche necessarie affinché il sistema di controllo di gestione aziendale possa rappresentare un supporto affidabile per l’emissione di fatture elettroniche.
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