Il presente intervento rappresenta la continuazione dei precedenti post (Parte 1; parte 2) dedicati all’analisi delle modifiche alla disciplina Iva contenute nella bozza del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2010/45/UE, il cui contenuto è confluito all’articolo 14 del Decreto Legge “Salva-infrazioni”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 06.12.2012. Il presente post completa la trattazione degli argomenti analizzando l’introduzione della fattura semplificata (nuovo art. 21 bis del D.p.r. 633/1972), le modifiche in tema di conservazione dei documenti (Art. 39 del D.p.r. 633/1972) e quelle alla disciplina delle operazioni intracomunitarie (Decreto Legge numero 331 del 1993).
Fattura semplificata (Art. 21 bis D.p.r. 633/1972)
Nella bozza di decreto legislativo viene inserito nel D.p.r. 633del 1972 il nuovo articolo 21 bis rubricato “Fattura semplificata”. Per le fatture di importo complessivo non superiore a 100 Euro (limite che potrà essere innalzato a 400 Euro con successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze), escluse quelle emesse per cessioni intracomunitarie di beni o prestazioni di servizi rese a soggetti residenti in altri Stati UE soggette ad inversione contabile, viene prevista la facoltà di emettere una fattura con contenuto ridotto. In particolare, gli elementi distintivi, rispetto al contenuto della fattura “ordinaria”, sono rappresentati:
– dalla possibilità di indicare, in alternativa a nominativo (ditta o denominazione/ragione sociale) e alla residenza/domicilio del cessionario (o committente), il solo numero di partita Iva o il codice fiscale;
– dall’esposizione in fattura del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata o dei dati che permettono di calcolarla (ad esempio, l’aliquota). In altri termini quindi è possibile non indicare la base imponibile Iva;
– dell’indicazione della sola descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, anziché della quantità, qualità e natura degli stessi.
Personalmente ritengo che la novità possa essere d’interesse soprattutto per i contribuenti che redigono manualmente le fatture o per chi le emetterà mediante i misuratori fiscali (facoltà prevista proprio dalla bozza di decreto legislativo all’articolo 4 attraverso l’integrazione dell’articolo 1 della Legge numero 18 del 26.01.1983). Al di là di questi casi, stante l’uso ormai molto diffuso di software per al fatturazione, i quali inseriscono automaticamente i dati anagrafici del cliente memorizzati in archivio (nominativo, residenza o domicilio, etc.) e redigono “in automatico” i calcoli numerici, la “fattura semplificata” rappresenta un’innovazione di interesse limitato. Una vera semplificazione nell’ambito della fatturazione potrebbe essere rappresentata da un’armonizzazione a livello comunitario della forma della fattura e non solo del contenuto minimo. Tale condizione potrebbe consentire la creazione di software che importano i dati alfanumerici delle fatture all’interno dei software gestionali, evitando l’inserimento manuale degli stessi.
Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (Art. 39 D.p.r. 633/1972)
Il terzo comma dell’articolo 39, “rivisitato” dalla bozza di Decreto Legislativo, è stato modificato al fine di coordinarlo con l’auspicabile maggior ricorso alla “fattura elettronica”. In particolare, la bozza di Decreto Legislativo dispone che “Le fatture elettroniche sono conservate…in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Si tratta del “Codice dell’amministrazione digitale”
La bozza prevede, inoltre, con una distinzione più chiara rispetto alla formulazione ad oggi vigente, che anche le fatture cartacee (e non più solo le copie cartacee delle fatture elettroniche) possano essere conservate elettronicamente con le modalità sopra citate.
Operazioni intracomunitarie (Decreto Legge numero 331 del 1993)
Momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Art. 39 del Decreto Legge numero 331 del 1993)
La bozza di decreto legislativo modifica l’articolo 39 del Decreto Legge numero 331 del 1993 relativo al momento in cui si considera effettuata la cessione o l’acquisto intracomunitario. Detto momento, infatti, non viene più individuato dalla consegna o dall’arrivo a destinazione dei beni, ma “all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”. Non è più previsto, inoltre, l’obbligo di emettere fattura per gli acconti ricevuti relativi a cessioni intracomunitarie di beni. Rimane ferma la posticipazione del momento di effettuazione nel caso in cui gli effetti traslativi o costitutivi si producano successivamente, fermo il limite massimo di un anno dalla consegna.
Base imponibile e aliquota (Art. 43 del Decreto Legge numero 331 del 1993)
Viene coordinato il terzo comma con la nuova disciplina prevista dall’articolo 13, comma 4 del D.p.r. 633/1972 per il quale: “I corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione sulla fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo”.
Fatturazione delle operazioni intracomunitarie (Art. 46 del Decreto Legge numero 331 del 1993)
Al secondo comma viene fissato al 15mo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione il termine per l’emissione della fattura relativa alle cessioni intracomunitarie.
Al quinto comma viene modificata la disciplina, relativa all’obbligo in capo al cessionario (o committente) che non abbia ricevuto la fattura dal cedente (o prestatore) entro il mese successivo all’operazione, di emettere una fattura in un unico esemplare per la prestazione ricevuta entro il mese seguente alla scadenza del termine sopra citato. Ebbene, la bozza di decreto legislativo modifica, in primo luogo il termine decorso il quale sorge l’onere di fatturazione sul cessionario (o committente), fissandolo “al secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”. Viene modificato, inoltre, il termine a disposizione del cessionario (o committente) per emettere l’autofattura che diviene “il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”. In sintesi, la bozza di decreto legislativo “allunga” il termine trascorso il quale scatta l’obbligo per il cessionario (o committente) di emettere la fattura, ma “accorcia” quello fissato per emettere quest’ultima.
Registrazione delle operazioni intracomunitarie (Art. 47 del Decreto Legge numero 331 del 1993)
Al primo comma viene modificato il termine per annotare nei registri Iva le fatture intracomunitarie. Per gli acquisti l’annotazione deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura con riferimento al mese precedente nel registro delle vendite. Per le cessioni intracomunitarie entro il termine di emissione con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento