Le modifiche al contenzioso tributario nella legge di stabilità 2014

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1. Il reclamo e la mediazione tributaria

L’art. 1, comma 611, della L. 27.12.2013, n. 147, ha apportato delle modifiche alla disciplina del processo tributario intervenendo sul testo dell’art. 17-bis del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, disponendo che la presentazione del reclamo previsto per le controversie di valore, in termini di sola imposta (ovvero di sole sanzioni in presenza di solo atto di irrogazione di sanzioni) relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate) non è più condizione di ammissibilità del ricorso ( e che l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio) ma “è condizione di procedibilità del ricorso”.

Prima di proporre il ricorso, il contribuente deve presentare il reclamo alla direzione provinciale o regionale che ha emesso l’atto impositivo, atto che può avere anche una proposta di mediazione. Decorsi 90 giorni (considerando anche le disposizioni sui termini processuali) senza che si stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che si sia conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso per cui il contribuente, entro il trentesimo giorno successivo deve costituirsi in  giudizio depositando il proprio fascicolo (corrispondendo il contributo unificato) presso la segreteria della commissione tributaria provinciale; nel caso di diniego o di accoglimento parziale, la procedura va esperita entro 60 giorni dal ricevimento dell’atto.

 

Le regole del reclamo

a)   nel reclamo devono essere indicati i motivi del ricorso;

b)   il reclamo deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo;

c)    il reclamo esclude la possibilità della futura conciliazione giudiziale;

d)   nel reclamo può essere chiesto l’annullamento totale o parziale dell’atto oppure può essere formulata una proposta di mediazione a tale proposito, se l’ufficio:

  • accoglie il reclamo/mediazione: l’atto è annullato e la vertenza è definita;
  • non accoglie il reclamo/mediazione: l’ufficio può formulare una propria proposta di mediazione, che se accolta, chiude la vertenza; in caso contrario, l’atto di diniego comporta il deposito del fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria provinciale, entro 30 giorni, poiché il reclamo costituisce ricorso;
  • non risponde: decorsi 90 giorni, entro il 30° giorno successivo va depositato il fascicolo poiché il reclamo costituisce ricorso.

 

Secondo le nuove regole, la presentazione del reclamo è la condizione di procedibilità del ricorso. Tuttavia, l’eventuale errore procedurale commesso dal contribuente (ad esempio, il deposito del fascicolo prima dello spirare del termine di 90 giorni) non pregiudica il contenzioso: se il reclamo- ricorso è depositato prima che siano trascorsi 90 giorni, in sede di rituale costituzione in giudizio, l’Agenzia delle entrate può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente della commissione, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione della controversia affinché sia consentita la procedura di mediazione.

L’esito del procedimento di mediazione non rileva soltanto ai fini fiscali (cioè l’eventuale riduzione delle imposte nel caso di definizione della mediazione, con connesso computo delle sanzioni al 40% dei minimi edittali) ma anche previdenziali con le seguenti avvertenze:

a)      la base imponibile è ricondotta a quella determinata in materia di imposte sui redditi;

b)      sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano le sanzioni e gli interessi.

Tuttavia, va osservato che, a decorrere dal 1°/1/2011, per effetto dell’art. 30 del D.L. 31/5/2010, n.78, l’attività di riscossione relativa al recupero di somme a qualunque titolo dovute, anche a seguito di accertamento, è effettuata direttamente dall’INPS mediante la notifica dell’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Inoltre,  all’Agenzia delle entrate è preclusa la riscossione dei contributi previdenziali accertati in base alle dichiarazioni dei redditi per gli accertamenti notificati dopo il 31/12/2009 (art. 7, comma 2, lett. t9, del 13/5/2011, n.70).

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto del reclamo sono automaticamente sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine per  la costituzione in giudizio (cioè 30 giorni dopo il decorso del periodo di mediazione di 90 giorni ovvero dalla data del ricevimento dell’atto di diniego o di accoglimento parziale). In assenza dell’accordo di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalla legge di imposta.

Nel caso di improcedibilità non si applica la sospensione del pagamento.

Se la procedura di mediazione si chiude con esito positivo, il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni al 40%. Il beneficio è riconosciuto anche nei seguenti casi:

a)   reclamo proposto contro la cartella di pagamento (punto 1.4 della circolare 3/8/2012, n. 33/E);

b)   mediazione che non prevede, neppure parzialmente, la riduzione dell’imposta contestata per cui è confermata la pretesa contenuta nell’atto.

 

I benefici dell’accordo di mediazione

a)   il pagamento e la riscossione delle somme dovute sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio fissato nel massimo in 30 giorni (cioè 90 giorni relativi alla procedura, cui vanno aggiunti eventualmente 46 giorni per la sospensione feriale dal 1°/8 al 15/9; in assenza dell’accordo di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalla legge di imposta;

b)   riduzione delle sanzioni al 40%, non inferiore al 40% dei minimi edittali per le violazioni più gravi;

c)    riconduzione della base imponibile fiscale anche ai fini previdenziali;

d)   esclusione di sanzioni e interessi sulle somme dovute per contributi previdenziali e assistenziali.

 

L’innovazione normativa si applica agli atti notificati a decorrere dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di stabilità.

Sergio Mogorovich

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