Fra i relatori, la presenza della senatrice Francesca Scopelliti, presidente della “Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora”, ha rappresentato un’autorevole e qualificata testimonianza per quanti sono stati, e sono ancora, vittime di sentenze ingiuste, o meglio vittime del sistema “mala giustizia”. Ancora oggi, infatti, «Il sacrificio di Tortora, tutta la sua vicenda giudiziaria, il suo impegno politico e sociale non ha insegnato nulla a questo paese e, quindi, ancora oggi possono capitare dei “casi Tortora” perchè tali e quali sono rimasti i malesseri della giustizia. Il dolore è aggravato dal fatto che ormai c’è uno scontro così frontale tra la politica e la magistratura che di fatto impedisce qualsiasi tipo di confronto istituzionale serio, pacato e con grande senso dello Stato per avviare quella riforma che non è più prorogabile».
Ma quale riforma? Di riforme ce ne sono state, ma come sempre più spesso accade nel nostro paese, “bisogna che tutto cambi perchè tutto rimanga come prima”.
Quello della responsabilità civile del giudice è un problema che coinvolge aspetti rilevanti, soprattutto sul piano costituzionale. A confronto ci sono due diverse connotazioni tipiche dello Stato di diritto: l’esigenza di realizzare la giustizia secondo il principio dell’imparzialità e del libero convincimento del giudice, soggetto soltanto alla legge, contro la necessità della salvaguardia delle libertà costituzionalmente garantite, principalmente quella personale.
In passato la questione era risolta in modo restrittivo dagli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile del 1940. Tali disposizioni, tuttavia, sono cadute per effetto del referendum abrogativo dell’8 novembre 1987 che condusse, anche sull’onda emotiva del “caso Tortora”, all’abrogazione del sistema previgente. Sebbene il referendum fosse stato approvato con larga maggioranza (affluenza del 65,1%, di cui 80,2 % di sì), rivelandosi un vero e proprio plebiscito, la volontà popolare fu tradita dalla legge 117 del 1988, meglio nota come legge Vassalli. Con tale legge, infatti, si stravolse il risultato del referendum e il principio stesso della responsabilità personale del magistrato, per affermare quello, opposto, della responsabilità dello Stato-Giudice. La legge, piuttosto che reagire alla richiesta popolare volta ad ottenere una maggiore responsabilizzazione dei magistrati nell’esercizio delle loro funzioni, divenne espressione di un compromesso tra diverse istanze ed esigenze di politica del diritto al punto da tradire le finalità che i promotori del referendum si erano proposti. Di qui l’accusa al Parlamento di infedeltà al voto popolare per aver sovvertito l’esito del referendum.
La liquidazione, con una procedura legislativa e costituzionale più eversiva che semplicemente inusuale, dell’esito del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati, ha segnato così una sconfitta per la democrazia.
Si stabilì, all’art.2, co. 1°, il principio secondo cui “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale”: veniva introdotta una forma di responsabilità aquiliana caratterizzata da aspetti peculiari rispetto alle disposizioni generali dettate dal codice civile e ciò sia con riguardo agli elementi costitutivi dell’illecito civile, sia con riferimento all’azione risarcitoria che non può essere esperita nei confronti del singolo giudice, ma soltanto nei confronti dello Stato, con esclusione del criterio della responsabilità solidale.
Imputare la responsabilità allo Stato avrebbe dovuto garantire una tutela effettiva anche nel caso di danni provocati dal funzionamento anormale dell’amministrazione della giustizia, indipendentemente, cioè, dal dolo o dalla colpa del magistrato. Ma così non è stato!
Sin da subito ci si è resi conto che la nuova normativa ha finito con l’attribuire all’amministrazione giudiziaria una sostanziale immunità. Il legislatore, infatti, pur riconoscendo il diritto di agire per ottenere il giusto ristoro dei danni subiti per effetto di un errore commesso dal magistrato, ha ingabbiato tale diritto, ricorrendo ad una serie di limiti, di natura sostanziale e procedurale, per effetto dei quali è stata riscontrata una scarsa applicazione della suddetta normativa.
Così, piuttosto che trovare un punto di equilibrio tra l’indipendenza e l’autonomia del magistrato, da un lato, e la sua responsabilità, dall’altro, il legislatore ha forgiato un prodotto normativo favorevolmente sbilanciato sull’indipendenza intesa come impunità.
Lungi dal perseguire una funzione ideologica, preventivo-punitiva e compensativa, tali finalità sono state frustrate dalla interpretazione restrittiva che è stata data alla legge. La limitazione della responsabilità al dolo ed alla colpa grave, nonché la tipizzazione normativa che si è data di quest’ultima, limitano infatti l’esperibilità dell’azione risarcitoria solo ai casi più macroscopici ed eclatanti di errori giudiziari.
La disciplina delineata dalla Legge Vassalli appare, quindi, inidonea ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva ai soggetti danneggiati dall’attività giurisdizionale, in quanto delineata in modo talmente restrittivo da precludere, nella sostanza, qualunque forma di risarcimento patrimoniale. Inoltre, l’ azione risarcitoria non può essere esperita nei confronti del giudice, ma soltanto nei confronti dello Stato, con esclusione, pertanto, del criterio della responsabilità solidale. Solo nel caso in cui il dolo integri gli estremi di un reato, il magistrato risponde direttamente dei danni cagionati con il suo comportamento.
Tradita così ogni aspettativa iniziale, tale normativa, di fatto, non ha condotto né ad una maggiore responsabilizzazione nell’esercizio della funzione giurisdizionale, né ad una maggiore soddisfazione dell’esigenza di giustizia sociale nei confronti dei soggetti danneggiati dall’operato illecito dei giudici.
Una conferma in tal senso è stata rappresentata dalla sentenza “Traghetti del Mediterraneo SpA c. Repubblica italiana” per mezzo della quale la Corte di giustizia ha, già nel 2006, dichiarato la disciplina italiana contraria al diritto comunitario, in quanto l’art. 2 della legge 117/1988 esclude dall’alveo della risarcibilità i danni derivanti da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate dall’organo giurisdizionale. In tale occasione, il giudice comunitario aveva precisato che “limitare la sussistenza della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice è contrario al diritto comunitario, ove una tale limitazione conduca ad escludere la sussistenza di tale responsabilità nel caso in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente”.
Se è pur vero che il magistrato deve poter disporre di una certa libertà, è altrettanto vero che tale libertà non può essere illimitata: quando il giudice interpreta una disposizione in radicale contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento, ovvero in modo da attribuirle un significato assurdo, non ci troviamo più nel campo della libera e cosciente interpretazione, ma è assai più probabile che si sia verificata un’inescusabile negligenza nella cognizione del diritto o nella valutazione del fatto.
Non pare, infatti, che possa essere tutelata come interpretazione o valutazione libera una operazione intellettuale che è in realtà da imputarsi ad un grave errore ovvero ad una scarsa ponderazione da parte del giudice.
A distanza di cinque anni, la Corte di giustizia è tornata a scardinare l’impianto della legge 117/1988 denunciando l’incompatibilità della disciplina italiana rispetto alla giurisprudenza della Corte stessa. Ma quali effetti avrà questa nuova pronuncia nel panorama giuridico italiano?
Lo squilibrio della legge emerge con chiarezza: nata per difendere il cittadino dall’abuso, tale normativa è diventata un paravento dietro cui si nascondono non solo negligenze di individui, ma anche le manchevolezze organizzative della funzione giurisdizionale in senso lato.
E’ tempo, dunque, di una improcrastinabile ed effettiva riforma della giustizia che contemperi le esigenze di autonomia della magistratura con la piena tutela del diritto del cittadino che subisca un danno ingiusto dalla magistratura medesima.
In uno Stato di diritto in cui la norma assume come funzione principale quella di garantire la libertà e gli interessi di ciascun cittadino, tuttavia, il primato della garanzia e la centralità del cittadino sembrano sempre più cedere di fronte all’oportet ut unus moriatur pro populo. Il cittadino avverte come somma ingiustizia la possibilità che si possa ancora sacrificare per lo Stato il primato della persona e dei suoi diritti inviolabili. Tale percezione rievoca una lontana ma assolutamente attuale riflessione di Arturo Carlo Iemolo secondo il quale “le conquiste di libertà non sono mai definitive e tutte le garanzie scritte sulla Carta costituzionale a nulla valgono se non hanno dietro a sé uomini pronti a combattere perchè siano completamente attuate”.
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