Lo ha stabilito, con sentenza n. 1022/2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione prima di Catania, accogliendo il ricorso proposto da un geometra avverso il diniego di nulla osta del Genio civile, perchè gli elaborati progettuali non erano stati redatti e firmati da un tecnico laureato.
Si tratta di decisione destinata a rilanciare un dibattito, in realtà mai sopito, sulle competenze progettuali relativamente agli edifici civili, ma soprattutto a porre in discussione l’orientamento della Cassazione che aveva sin qui considerato nulli – sul piano civilistico – i contratti d’opera professionale stipulati da geometri, qualora gli stessi avessero ad oggetto la realizzazione di opere in cemento armato.
Secondo il TAR, in particolare: ” ai sensi dell’art. 17 della L. 64/1974, possono essere eseguite costruzioni su progetto di ingegneri, architetti, geometri o periti edili iscritti nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze. Per delineare, allora, le competenze dei geometri occorre fare riferimento alle norme che disciplinano la specifica figura professionale, e quindi all’art. 16 lett. m del R.D. 274/1929 (Regolamento per la professione di geometra) che contempla chiaramente – tra le varie ipotesi – le attività di “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”.
Pertanto, ” nei limiti del carattere “modesto” dell’edificio civile, la progettazione può essere eseguita in zona sismica anche da un geometra. Si può aggiungere poi che tale competenza del professionista permane anche … nelle ipotesi in cui il progetto (di edificio modesto) preveda l’impiego di cemento armato.”
Ed ancora, “se.. il legislatore ha richiesto l’intervento dell’ingegnere (o architetto) al fine di tutelare direttamente la staticità dell’edificio e, indirettamente, la sicurezza pubblica; e se – a tali fini – viene ritenuta sufficiente in giurisprudenza la ‘ratifica, con assunzione di responsabilità’ ad opera di un ingegnere del progetto redatto da un geometra; allora si deve ritenere che – a maggior ragione – sia legittimo ed ammissibile il progetto che un geometra abbia redatto solo per la parte architettonica, allorquando lo stesso contempli gli elaborati tecnico strutturali firmati tutti da un ingegnere.”
La sentenza, da un canto non dubita in ordine alla possibilità per i geometri di eseguire la progettazione degli edifici civili modesti anche in zona sismica, dall’altro – e contraddittoriamente – finisce col ritenere ciò ammissibile solo qualora il “geometra abbia semplicemente confezionato l’aspetto esteriore della costruzione, lasciando correttamente all’ingegnere il compito di determinare gli aspetti tecnico/costruttivi del ‘disegno’ proposto”.
In definitiva, sarebbero legittime le progettazioni di opere private effettuate dal geometra, fermo rimanendo la necessità della sottoscrizione di un ingegnere o architetto, in ordine all’idoneità delle soluzioni tecniche ed architettoniche adottate.
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