Le «circostanze eccezionali» non esonerano le compagnie aeree dall’obbligo di assistenza

E’ quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza “vulcanica” resa dalla III sezione nella causa C-12/11.

Nel caso di specie, i giudici europei hanno esaminato in quali situazioni un vettore aereo può essere esonerato dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo per “circostanze eccezionali”, in particolare se l’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, all’origine della chiusura dello spazio aereo, possa rappresentare una deroga al dovere di assistenza previsto dall’art.9 del regolamento CE n.261/2004.

Tale articolo, rubricato «Diritto ad assistenza», è formulato nei seguenti termini: “1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa;

b) alla sistemazione in albergo:

qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o

qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;

c) al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).

2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

3. Nell’applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati“.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, vertente sull’interpretazione e sulla validità degli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento (CE) n. 261/2004 è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra McDonagh e la Ryanair in merito al rifiuto, da parte di quest’ultima, di prestare alla passeggera l’assistenza prevista dal regolamento, a seguito dell’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, che è stata all’origine dell’annullamento del suo volo e più in generale della chiusura di una parte dello spazio aereo europeo.

Questi i fatti.

L’11 febbraio 2010 la sig.ra McDonagh prenotava presso la Ryanair un volo in partenza da Faro (Portogallo) e diretto a Dublino (Irlanda) per il 17 aprile 2010.

Il 20 marzo 2010 aveva inizio l’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, in Islanda.

Il 14 aprile l’eruzione entrava in una fase esplosiva, proiettando una nube di ceneri vulcaniche nel cielo europeo, ragion per cui il 15 aprile le autorità responsabili del traffico aereo decidevano la chiusura dello spazio aereo di diversi Stati membri.

Il 17 aprile il volo della sig.ra McDonagh veniva cancellato a causa della chiusura dello spazio aereo irlandese.

I voli della Ryanair tra l’Europa continentale e l’Irlanda riprendevano il 22 aprile e la sig.ra McDonagh faceva ritorno a Dublino soltanto il 24 aprile.

Poiché durante il periodo compreso tra il 17 e il 24 aprile, la Ryanair non prestava la dovuta assistenza alla passeggera, secondo le modalità previste dall’articolo 9 del regolamento n. 261/2004, la sig.ra McDonagh citava in giudizio la compagnia aerea al fine di ottenere un rimborso per un importo di EUR 1.129,41, pari alle spese da essa sostenute durante tale periodo per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti.

Per la Ryanair la chiusura dello spazio aereo di una parte dell’Europa, a seguito dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull, non rientrava nelle «circostanze eccezionali» di cui al regolamento n. 261/2004, ma costituiva «circostanza assolutamente eccezionale», che la esimeva non solo dal suo obbligo di compensazione pecuniaria, ma anche dal suo obbligo di prestare assistenza di cui agli articoli 5 e 9 di tale regolamento.

Investita del caso, la Dublin Metropolitan District Court decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia Ue le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se circostanze quali le chiusure dello spazio aereo europeo a seguito dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull in Islanda, che hanno causato estese e prolungate interruzioni del traffico aereo, vadano al di là delle “circostanze eccezionali” ai sensi del regolamento n. 261/2004.

2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1, se in tali circostanze sia esclusa, ai sensi degli articoli 5 e 9 [del regolamento n. 261/2004], la responsabilità per l’obbligo di fornire assistenza.

3) In caso di risposta negativa alla questione sub 2, se gli articoli 5 e 9 [del regolamento n. 261/2004] siano invalidi in quanto violano i principi di proporzionalità e di non discriminazione, il principio di un “giusto equilibrio degli interessi”, sancito dalla convenzione di Montreal, e gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [in prosieguo: la “Carta”].

4) Se l’obbligo di cui agli articoli 5 e 9 [del regolamento n. 261/2004] debba essere interpretato nel senso che contiene una limitazione implicita, quale un limite temporale e/o monetario, alla fornitura di assistenza nei casi in cui la cancellazione del volo sia causata da “circostanze eccezionali”.

5) In caso di risposta negativa alla questione sub 4, se gli articoli 5 e 9 [del regolamento n. 261/2004] siano invalidi in quanto violano i principi di proporzionalità e di non discriminazione, il principio di un “giusto equilibrio degli interessi”, sancito dalla convenzione di Montreal, e gli articoli 16 e 17 della [Carta]».

La Corte, in passato, ha già avuto occasione di precisare che, quando un vettore aereo viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 9, un passeggero può legittimamente far valere un diritto alla compensazione pecuniaria (sentenza del 13 ottobre 2011, Sousa Rodríguez e a., C-83/10), senza che tale domanda possa essere intesa come finalizzata ad ottenere il risarcimento, calcolato in forma individualizzata, del danno derivante dalla cancellazione del volo in questione alle condizioni previste, in particolare, dall’articolo 22 della convenzione di Montreal.

Il passeggero può far valere, dinanzi a un giudice nazionale, il mancato rispetto da parte del vettore aereo del suo obbligo di prestare l’assistenza, previsto dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004, al fine di ottenere da questi il rimborso delle spese di cui esso avrebbe dovuto farsi carico in base alle suddette disposizioni.

Va rilevato che la nozione di «circostanze eccezionali» non rientra tra quelle definite dall’articolo 2 del regolamento n. 261/2004 o da altre disposizioni di tale regolamento, sebbene un elenco non esaustivo di tali circostanze emerga dai considerando 14 e 15 dello stesso.

Secondo il linguaggio corrente, l’espressione «circostanze eccezionali» designa letteralmente circostanze «fuori dalla norma». Nel settore del trasporto aereo, essa designa un evento che non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine (sentenza Wallentin-Hermann). In altri termini, sono tali tutte le circostanze che sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura e gravità.

Il regolamento n. 261/2004 non contiene alcun elemento che permetta di riconoscere, al di là delle «circostanze eccezionali» menzionate all’articolo 5, paragrafo 3, una categoria distinta di eventi «particolarmente eccezionali» che comporterebbe per il vettore aereo la liberazione da tutti i propri obblighi, compresi quelli derivanti dall’articolo 9 del suddetto regolamento.

Quanto al contesto e agli scopi perseguiti dall’articolo 5 del regolamento n. 261/2004, che stabilisce gli obblighi che incombono al vettore aereo in caso di cancellazione di un volo, va ricordato, da un lato, che quando si verificano circostanze eccezionali il paragrafo 3 del suddetto articolo esime il vettore aereo soltanto dal suo obbligo di compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento.

Il legislatore dell’Unione ha, quindi, ritenuto che l’obbligo di prestare assistenza ai sensi dell’articolo 9 dello stesso regolamento grava sul vettore aereo a prescindere da quale sia l’evento che ha causato la cancellazione del volo.

D’altra parte, emerge chiaramente dai considerando 1 e 2 del regolamento n. 261/2004 che esso mira a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri e tiene in considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale, poiché la cancellazione del volo è causa di gravi disagi per i passeggeri.

Orbene, un’interpretazione secondo cui circostanze come quelle in esame non rientrano, in particolare a causa della loro origine e della loro entità, nell’ambito della nozione di «circostanze eccezionali», sarebbe contraria non solo al significato di tale nozione nel linguaggio corrente, ma anche agli scopi del suddetto regolamento.

Per la Corte, quindi, “l’articolo 5 del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che circostanze come la chiusura di una parte dello spazio aereo europeo a seguito dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull costituiscono «circostanze eccezionali» ai sensi di tale regolamento, che non esimono i vettori aerei dal loro obbligo di prestare assistenza previsto dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del suddetto regolamento”.

In caso di cancellazione del volo per l’intervento di «circostanze eccezionali», il vettore aereo è liberato soltanto dal suo obbligo di compensazione pecuniaria derivante dall’articolo 7 del regolamento n. 261/2004 e, di conseguenza, il suo obbligo di prestare assistenza ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento permane (sentenza del 12 maggio 2011, Eglītis e Ratnieks, C-294/10).

Infatti, dall’articolo 9 del regolamento n. 261/2004 emerge che il complesso degli obblighi di assistenza ai passeggeri che hanno subito una cancellazione di volo grava per intero sul vettore aereo per tutto il periodo durante il quale tali passeggeri devono attendere il loro riavviamento. In tal senso, si evince chiaramente dal paragrafo 1, lettera b), di tale articolo che una sistemazione in albergo è offerta a titolo gratuito dal vettore aereo per il tempo «necessario».

Per di più, ogni diversa interpretazione che vada nel senso di riconoscere limitazioni, vuoi temporali, vuoi pecuniarie, all’obbligo del vettore aereo di prestare assistenza ai passeggeri il cui volo sia stato cancellato avrebbe come effetto quello di compromettere il raggiungimento degli scopi perseguiti dal regolamento n. 261/2004, in quanto, superato il limite riconosciuto, i passeggeri sarebbero privati di ogni assistenza e dunque abbandonati a se stessi. Orbene, l’assistenza di tali passeggeri risulta particolarmente importante quando si verificano circostanze eccezionali che perdurano nel tempo ed è proprio nel caso in cui l’attesa dovuta alla cancellazione di un volo è particolarmente lunga che risulta necessario assicurarsi che il passeggero, il cui volo è stato cancellato, abbia accesso ai prodotti e ai servizi di prima necessità, per tutta la durata dell’attesa.

In definitiva per la Corte “gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che, in caso di cancellazione di un volo per «circostanze eccezionali» di durata come quella di cui al procedimento principale, l’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri previsto da tali disposizioni deve essere adempiuto e ciò non inficia la validità di tali disposizioni. Tuttavia, un passeggero può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria per il mancato rispetto da parte del vettore aereo del suo obbligo di prestare assistenza di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 9 del regolamento n. 261/2004, soltanto il rimborso delle somme che, alla luce delle circostanze di ciascun caso concreto, risultavano necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore aereo nel prestare assistenza al suddetto passeggero. Tale profilo deve essere valutato dal giudice nazionale”.

 

Giuliana Gianna

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