Le Centrali di acquisto regionali dopo il regolamento appalti

Contenere e razionalizzare la spesa pubblica, per una gestione più efficiente della “cosa pubblica” è lo spirito della Legge Finanziaria 2007 (L.n. 296/2006) che ha conferito alle Regioni la possibilità di costituire Centrali di Acquisto (cfr. art. 1, comma 455 L.n. 296/2006).

E’ proprio la tipologia degli acquisti centralizzati a concretizzare il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, ciò in quanto, attraverso questa modalità di acquisto, è reso più facile il monitoraggio ed il controllo della spesa pubblica, non realizzabile altrimenti in realtà caratterizzate dalla frammentazione degli acquisti.

A seguito della previsione di legge sono diverse le iniziative affermatesi a livello regionale. Tra quelle che meritano maggiore attenzione si ricordano le Centrali di Acquisto della Regione Lombardia (Lombardia Informatica S.p.A.), della Regione Friuli Venezia Giulia (Centro Servizi Condivisi “CSC”), della Regione Emilia Romagna (Agenzia Intercent-ER), della Regione Piemonte (Società di Committenza Regione Piemonte) e della Provincia autonoma di Trento (Informatica Trentina).

Laddove, quindi, a livello di governo regionale, operano le strutture delle Centrali di Acquisto, sono esse che, nel perimetro degli acquisti di beni e di servizi standardizzabili, curano l’approvvigionamento di beni e servizi in favore di amministrazioni ed enti.

Possiamo affermare che il vero impulso agli acquisti centralizzati si è realizzato con le Centrali di Acquisto Regionali alle quali, di fatto, è stato affidato il compito di promuovere e sostenere il processo di ottimizzazione degli acquisti secondo un iter finalizzato al raggiungimento di un beneficio specifico.

Nel modus operandi delle Centrali di Acquisto l’iter del processo di acquisto, di norma, viene avviato con lo studio sulle caratteristiche del mercato e sul grado di standardizzazione dei fabbisogni e dei prodotti.

Gli ulteriori passaggi necessari per una efficiente centralizzazione degli acquisti, a partire dall’analisi della domanda fino alla selezione del fornitore, possono così sintetizzarsi:

1) aggregazione della domanda con il fine di ottenere migliori condizioni sul mercato grazie alle grosse quantità di beni e servizi trattati;

2) scelta di procedere all’acquisto mediante procedure di gare pubbliche aggregate;

3) selezione del fornitore mediante procedura di gara e relativa stipula del contratto/convenzione/accordo.

Ad oggi, il completamento dell’iter del processo di acquisto avviene con l’attivazione del contratto ed il monitoraggio della fornitura sia in termini di customer satisfaction che di rispetto delle prescrizioni contrattuali.

E’ proprio nella fase contrattuale che, con l’introduzione del Regolamento Appalti (Dpr 207/2010 pubblicato nella GU 288 del 10/12/2010, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 8 giugno), l’ambito dei compiti affidati alle Centrali di Acquisto è stato meglio delineato e, oserei dire, completato.

In particolare, il Regolamento conferisce alle Centrali di Acquisto la possibilità, nella fase esecutiva del contratto, di effettuare attività di supervisione e controllo, attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, finalizzati ad accertare la corretta esecuzione della prestazione contrattuale (cfr art. 372 comma 5 Dpr 207/2010).

Nel corso dell’esecuzione del contratto, quindi, a fianco alle attività di verifica di conformità e di regolare esecuzione del contratto, poste a carico di ciascuna stazione appaltante nell’ambito del proprio acquisto, si affianca un ruolo attivo della Centrale di Acquisto finalizzato al maggior controllo del rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel contratto.

Sempre con la stessa disposizione di legge viene conferita alla Centrale di Acquisto la possibilità di disporre la risoluzione del contratto/convenzione/accordo stipulato con l’affidatario procedendo, al tempo stesso, con l’aggiudicazione del contratto al concorrente che segue in graduatoria nei casi di grave inadempimento contrattuale contestati dal direttore dell’esecuzione, con riguardo al singolo acquisto, o accertati dalla stazione appaltante.

Si tratta dunque, a parere di chi scrive, di un importante passaggio che si aggiunge al processo di acquisto curato dalle Centrali di Acquisto le cui competenze potranno estendersi fino alla chiusura del contratto/convenzione/accordo.

Giuseppina Squillace

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