Per queste esigenze temporanee e legate a picchi di attività stagionali, la normativa ha preso il contratto a termine ordinario e l’ha rimodellato, introducendo una serie di deroghe. È nato il contratto a termine per attività stagionali, peraltro di recente modificato ad opera del Decreto dignità (D.L. n. 87/2018 convertito con modificazioni in L. n. 96/2018).
Sono da considerarsi attività stagionali:
- Le attività previste dai contratti collettivi;
- Le attività disciplinate da un apposito decreto del Ministero del lavoro non ancora emanato.
Fino all’entrata in vigore del provvedimento continuano a valere le disposizioni del DPR n. 1525/1963, contenente un elenco di cinquantadue attività.
Vediamo la disciplina nel dettaglio.
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Lavoro stagionale 2019: durata massima contratto a termine
Il rapporto a termine stipulato per lo svolgimento di attività stagionali non è soggetto al limite di durata massima previsto per gli ordinari contratti a tempo determinato. Questi ultimi infatti non possono superare il tetto dei 24 mesi o in alternativa quello previsto dal CCNL, prendendo a riferimento la durata dei rapporti intercorsi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro.
Il Ministero del lavoro (risposta ad interpello n. 15/2016) ha precisato che se tra le parti sono intercorsi sia rapporti a termine ordinari che “stagionali” questi ultimi non vengono considerati per il limite dei 24 mesi.
Contratto a termine per attività stagionali: rinnovi e proroghe
I contratti a termine per attività stagionali non sono soggetti al regime delle causali in caso di rinnovo o proroga.
In generale, la proroga del rapporto oltre i 12 mesi o il rinnovo devono essere giustificati da:
- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
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Lavoro stagionale e contratto a termine: stacco temporale prima della riassunzione
Quando il dipendente viene riassunto a tempo determinato tra il rapporto cessato e quello successivo devono trascorrere almeno dieci giorni di calendario (se il primo rapporto ha avuto una durata pari o inferiore ai sei mesi) o venti (se il primo rapporto ha avuto una durata superiore ai sei mesi). Se lo stacco temporale non viene rispettato, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato.
La normativa sul cosiddetto “stop and go” non trova tuttavia applicazione nei contratti a termine per attività stagionali.
Contratti a termine per attività stagionali: limiti numerici
I contratti a termine stagionali sono esenti dai limiti numerici imposti dalla legge al numero di lavoratori a tempo determinato presenti in azienda.
La normativa prevede infatti che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, non possono essere assunti dipendenti a tempo determinato in misura superiore al 20% degli indeterminati in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.
Consulta lo speciale Decreto dignità
Lavoro stagionale 2019: diritto di precedenza
Anche in tema di diritto di precedenza esistono regole particolari. Il dipendente assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte della medesima azienda per le stesse attività stagionali.
Il lavoratore deve manifestare per iscritto la propria volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro tre mesi dalla cessazione del rapporto (il diritto si estingue trascorso un anno dalla cessazione del rapporto).
Nel contratto a termine “ordinario”, il lavoratore che nell’esecuzione di uno o più rapporti presso lo stesso datore abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Anche in questo caso il diritto si estingue decorso un anno dalla data di cessazione.
Lavoro stagionale 219 e contratto a termine: contributo addizionale
Per i contratti a termine stagionali il datore non deve farsi carico del contributo addizionale pari all’1,40% da calcolarsi sull’imponibile previdenziale e versare all’INPS con modello F24.
Onere invece dovuto per i normali rapporti a tempo determinato.
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Decreto Dignità: nuove regole per il contrasto al precariato
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Luigi Andrea Cosattini | 2018 Maggioli Editore
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