A differenza del Pubblico Impiego, in cui i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non possono svolgere altra attività lavorativa se non nei limiti previsti dall’art. 53 del d.lgs n. 165/2001 – quale postulato del principio costituzionale di esclusività alla Nazione – e, comunque, previa espressa autorizzazione del datore di lavoro, nel settore privato non è previsto il divieto di cumulare due diversi moduli lavorativi.
Tuttavia l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 del Codice civile, dovendo integrarsi con gli arti. 1175 e 1375, che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra-lavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro.
Ciò significa, ad esempio, che l’eventuale attività lavorativa e/o professionale extra-moenia dovrà svolgersi in un contesto neanche potenzialmente in conflitto con quello per il quale presta la sua opera principale, pena il rischio di vedersi comminare sanzioni disciplinari che, nel peggiore dei casi, portano anche al licenziamento.
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Cumulo di attività in organizzazioni associative di volontariato: come funziona?
Diversa è la questione del cumulo di attività in organizzazioni associative di volontariato esercitate non in forza di un rapporto di lavoro ma per l’adesione ai principi ideali contenuti nei rispettivi statuti. In questa fattispecie nessuna norma impedisce la contestuale adesione a più organizzazioni del c.d Terzo settore, atteso il comune fine sociale e non lucrativo, tuttavia nulla vieta all’autonomia statutaria di contemplare ipotesi di esclusività di adesione a moduli associativi che perseguono le medesimi finalità.
In tale contesto è opportuno, al momento della richiesta di adesione ad una Associazione, in uno ad una preventiva lettura di statuti e codici etici, dichiarare l’eventuale status di collaboratore a qualsiasi titolo, componente di organo di governo, componente di organo di controllo e vigilanza e anche di semplice associato in altra Organizzazione, al fine di consentire una valutazione ex-ante dell’assenza di cause d’incompatibilità o di conflittualità.
Medesima avvertenza dovrà essere curata nel caso di sopravvenuti incarichi o adesioni extra-moenia. Questo eviterà spiacevoli imbarazzi, riducendone drasticamente la degenerazione in contenziosi.
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