Lavoro: marcia indietro su Riforma Fornero. Riassunzioni, no deroghe

Letizia Pieri 06/05/13
Il ministero del Lavoro, nella nota protocollo n. 7258/2013, in materia di contratti a termine, di fatto compie una vera e propria marcia indietro rispetto ai vincoli temporali precedentemente prescritti. In base, infatti, alle regole vigenti nel merito dal 18 luglio 2012, gli intervalli tra la stipula di un contratto a tempo e la successiva hanno subito una dilazione, slittando da 10 a 60 giorni per i contratti fino a sei mesi, e da 20 a 90 giorni per quelli aventi durata superiore. La disciplina sul lavoro a termine, dettata dal dlgs n. 368/2001, da sempre sancisce l’interdizione della riassunzione a termine del medesimo lavoratore. Nello specifico, la legittimità riassuntiva viene connessa alla discontinuità, intercorrente tra il primo ed il secondo rapporto a termine, da configurarsi mediante il decorso di un predeterminato intervallo temporale. In assenza di questa discontinuità il subentrante contratto a termine viene ritenuto ex lege a tempo indeterminato.

La stretta Fornero (legge 92/2012) è intervenuta, invece, a favore dell’allungamento dei terminali, lasciando tuttavia la prerogativa alle forme contrattuali collettive, con riguardo a specifici processi produttivi (cagionati dall’iniziazione di una nuova attività, dal lancio di un servizio o di un prodotto innovativo, dall’implementazione di un importante rinnovamento tecnologico, dalla fase suppletiva di un considerevole progetto di ricerca e sviluppo, dalla protrazione o dal rinnovo di un ragguardevole ordinativo) di poter stabilire, fissandone le condizioni, la contrazione degli stessi intervalli di tempo fino a 20 giorni qualora intervenissero contratti inferiori ai sei mesi e fino a 30 giorni in caso di contratti superiori a tale durata, con l’aggiuntiva previsione di un intervento sostitutivo da parte del ministero del Lavoro in caso di inoperatività della contrattazione collettiva nello statuire le suddette condizioni accorciative degli intervalli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della riforma stessa (e cioè entro il 16 gennaio 2013).

A rendere più morbida la presa Fornero sul fronte delle assunzioni è così intervenuta la legge n. 134/2012 (conversione dl n. 83/2012). In particolare, il dpr n. 1525/196 è arrivato a indicare che la riassunzione a termine in attività stagionali, così come in ogni altra ipotesi prevista dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, in via comparativa, sul piano nazionale, debba ritenersi lecita qualora il secondo rapporto venga instaurato dopo 20 giorni (a differenza di 60) in caso di primo contratto a termine fino a sei mesi, e dopo 30 giorni (e non 90) in coincidenza di contratto di durata superiore a sei mesi. Il ministero del Lavoro, nel vademecum sulle novità della riforma Fornero, precisa il senso interpretativo della disposizione (art. 5, comma 3 del dlgs n. 368/2001) che legittima la riduzione degli intervalli temporali a 20 o a 30 giorni, qualora intervenga la successione di più contratti a termine, in considerazione delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva.

Il dicastero infatti spiega come la contrazione possa avvenire in virtù degli “accordi di livello interconfederale o di categoria, ovvero in via delegata a livello decentrato”, territoriale e/o aziendale, “per esigenze riconducibili a ragioni organizzative qualificate, legate all’avvio di una nuova attività, al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo e così via.” La circolare del ministero ha inoltre informato circa la locuzione normativa che consente, in “ogni altro caso previsto dai contratti collettivi” di qualsivoglia livello, di limitare gli intervalli da parte della contrattazione nazionale, territoriale o aziendale, persino in ipotesi differenti e aggiuntive rispetto a quelle correlate ai menzionati processi organizzativi. In qualsiasi circostanza, ha concluso il ministero “le diverse ed ulteriori ipotesi devono essere specificatamente declinate dalla contrattazione collettiva”. La deroga agli intervalli temporali viene invalidata anche nel caso in cui i rapporti lavorativi a termine siano relativi a sostituzione di lavoratrici assenti per maternità. Il Tu maternità (dlgs n. 151/2001) concede la possibilità di assumere lavoratori a termine in sostituzione di dipendenti assenti causa-maternità. Tali assunzioni possono subire persino l’anticipo di un mese  rispetto all’inizio del congedo di maternità, purché la concessione venga in tal modo accordata dalla contrattazione collettiva. In rispetto delle norme relative al Tu maternità, il vademecum della lettera circolare del 22 aprile emanata dal ministero del Lavoro, dal momento che la riforma Fornero non ha in alcun modo inciso su di essa, ha smentito le precedenti indicazioni (che stabilivano che la disciplina oggetto della questione, Tu maternità, prevalesse sulle norme generali delle forme contrattuali a termine), è giunta ad affermare la validità dell’obbligo di attenersi agli intervalli per ogni tipologia di contratto a tempo, a prescindere dalla causale applicata anche, quindi, nell’ipotesi assuntiva per motivi di sostituzione (ivi inclusa la sovra citata sostituzione per maternità).

Letizia Pieri

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