Tale normativa ha infatti permesso di definire un quadro, stabile e completo, in grado di fungere da riferimento generale per il contrasto alle discriminazioni nella vita e nel lavoro delle persone diversamente abili. Nello stabilire l’insussistenza, in suolo italiano, di garanzie ed agevolazioni sufficientemente adeguate, i giudici europei hanno accolto i rilievi mossi all’Italia dalla Commissione Ue nella procedura d’infrazione che si è conclusa con il deferimento alla Corte di giustizia del nostro Paese per via appunto della mancanza di tutele valide a favore dei disabili in materia di occupazione da parte delle normativa nostrana.
Nello specifico, il parere espresso da Bruxelles ritiene che le norme nazionali non arrivano a riguardare tutti i soggetti diversamente abili, così come non toccano tutti i datori di lavoro e tutti i numerosi aspetti che contrassegnano il rapporto di lavoro. In aggiunta a ciò, l’attuazione dei provvedimenti legislativi italiani è stata commissionata all’adozione di misure ulteriori da parte delle autorità locali o viceversa alla conclusione di convenzioni ad hoc tra quest’ultime e gli stessi datori di lavoro, risultando dunque del tutto incapace di conferire ai disabili diritti azionabili direttamente in giudizio.
La Corte di giustizia europea ha perciò statuito che gli Stati membri dell’Unione sono tenuti a prevedere l’obbligo, nei confronti dei datori di lavoro, di adottare provvedimenti effettivi ed idonei, ad esempio attraverso la predisposizione della sistemazione dei locali, adattando le attrezzature, proporzionando i ritmi lavorativi così come la suddivisione delle mansioni, specificatamente in funzione delle esigenze situazionali concrete. Tutte queste misure, infatti, si rivelano strumenti essenziali per consentire ai disabili di accedere al mondo professionale, ma anche e soprattutto per poter mantenere regolarmente un lavoro, per poterlo svolgere agevolmente, per poter ottenere una formazione adeguata e persino per ricevere eventuali promozioni, senza tuttavia costringere il datore di lavoro a doversi sobbarcare un onere sproporzionato.
La Corte, pertanto, dopo aver passato in rassegna le differenti misure adottate dall’Italia per l’inserimento professionale dei disabili ha risolto per l’inefficacia di tali misure, valutandole, pur in maniera complessiva e non singola, incapaci di imporre a tutti i datori di lavoro l’adozione di provvedimenti pratici ed efficaci, in funzione delle diverse casistiche, a favore di tutti i disabili. I provvedimenti dovrebbero invece essere in grado di affrontare globalmente i numerosi aspetti caratterizzanti le condizioni di lavoro, permettendo altresì alle persone diversamente abili di poter accedere ad un lavoro e di poterlo svolgere, quanto più possibile, in maniera normale.
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