Lavoro a chiamata, dal primo gennaio 2014: le condizioni per proseguire

Redazione 16/12/13
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Giorni contati per il lavoro a chiamata che, a partire dal prossimo primo gennaio, cesserà a tutti gli effetti di esistere nella modalità in vigore fino a oggi, che lo ha reso una delle tipologie più ricorrenti di ricorso a contratti atipici.

In sostanza, si tratta dei famosi contratti a esigenza del datore di lavoro, il quale stipulava con il lavoratore un rapporto legato alla convocazione diretta sul luogo di lavoro solo nei casi in cui la prestazione era effettivamente richiesta.

A tutti gli effetti, dunque, si tratta di una prestazione concessa in rapporto di subordinazione, per quanto discontinua e saltuaria: in questo senso, il periodo di somministrazione non deve essere ininterrotto, ma suddiviso secondo periodi prestabiliti essendo prestazione offerta e rapporto non temporalmente coincidenti.

Dunque, entro la fine del corrente mese di dicembre, tutti quei datori di lavoro che abbiano ancora attivi i contratti a chiamata, saranno chiamati a effettuare la verifica della tipologia utilizzata sulla stipula del contratto, otre all’invio tempestivo della comunicazione telematica di cessazione del rapporto. Quest’ultimo è un adempimento fondamentale per i contratti in via di interruzione: qualora, infatti, la comunicazione risultasse mancante, potrebbe essere ragione sufficiente per una contestazione da parte dell’ispettorato del lavoro e per il mutamento del contratto a tempo indeterminato.

Dunque, va verificata la possibile compatibilità del contratto con la tipologia che, anche dopo il primo gennaio, potrà comunque rimanere in vita. Nel novero dei contratti a chiamata, infatti, secondo i principi enunciati dalla legge Fornero sul lavoro, permangono causali oggettive o soggettive, nel primo luogo come prestazione di tipo intermittente o in periodi predefiniti, o, in alternativa, a soggetti con oltre 55 anni di età o meno di 24 anni.

Dunque, nel caso delle causali oggettive, siamo di fronte a una tipologia che va intesa in senso universale, mentre nel secondo solo a specifiche categorie anagrafiche. Essendo, da allora, modificate le causali, valide dal momento dell’entrata in vigore della riforma del lavoro, ora il datore è costretto a verificare la rispondenza della stessa causale posta alla base dei singoli contratti con quelle vigenti: in caso contrario, si dovrà inviare la sopracitata comunicazione di risoluzione telematica.

 

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