Lavoratori spettacolo: obbligo rilascio certificazione di retribuzione nel Sostegni bis

Elena Bucci 16/07/21
A partire dal 1 luglio 2021 sono entrati in vigore nuovi obblighi per chi ha assunto lavoratori dello spettacolo e vuole continuare a fruire di bonus, agevolazioni e sovvenzioni, anche tributarie. Secondo il decreto Sostegni bis, i datori di lavoro, infatti, sono obbligati a rilasciare al lavoratore, una volta conclusa la prestazione lavorativa, una certificazione che attesti l’ammontare complessivo della retribuzione giornaliera e i contributi versati.

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Vediamo ora nel dettaglio in cosa consistono questi nuovi obblighi per chi impiega lavoratori dello spettacolo.

Lavoratori spettacolo: obbligo di certificazione

Le aziende e i datori di lavoro dello spettacolo, a partire dal 1 luglio 2021, sono tenuti a rilasciare ai lavoratori dipendenti e autonomi una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, per continuare a ricevere bonus, agevolazioni e sovvenzioni, pena una sanzione amministrativa fino a 10 mila euro.

A prevedere questo nuovo obbligo è il decreto Sostegni bis, il cui iter di conversione in legge prosegue con l’approvazione alla Camera il 14 luglio e si concluderà il 24 dello stesso mese con il voto del Senato. Tali regole, previste dall’art. 66, co. 17 del “Decreto Sostegni bis”, sono operative dal 1 luglio 2021.

Nell’articolo 66 comma 17 del decreto Sostegni bis si legge che: “Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a rilasciare al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12. In caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell’anno successivo, a benefìci, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie.”

Questa novità è finalizzata alla fruizione di un nuovo pacchetto di misure per migliorare il sistema di assistenza e previdenza del comparto dello spettacolo, approfondito nei prossimi paragrafi.

Lavoratori spettacolo: la sanzione

Come riportato all’Articolo 66 comma 17 del decreto Sostegni bis, le conseguenze in caso di mancato rilascio della certificazione o di attestazione non veritiera, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10 mila euro, salvo che il fatto costituisca reato, e non può accedere, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie.

Lavoratori spettacolo: nuove misure di previdenza

I soggetti interessati da questo nuovo obbligo sono dunque tutti i datori di lavoro del settore dello spettacolo che versano la contribuzione al vecchio fondo ENPALS, soppresso nel 2011 e confluito nell’INPS tra le forme previdenziali sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori delle Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

La disposizione è finalizzata alla fruizione da parte dei lavoratori dello spettacolo di un nuovo pacchetto delle seguenti misure in tema di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, introdotte sempre dall’articolo 66 del decreto Sostegni bis:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una indennità per i lavoratori
    autonomi dello spettacolo (ALAS) per la disoccupazione involontaria. L’indennità è erogata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
  • i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza dell’evento morboso;
  • obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL, con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché delle tariffe dei premi, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

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Elena Bucci

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