Lavoratori fragili: diritto allo smart working esteso al 31 dicembre

Paolo Ballanti 13/10/21
In sede di conversione in Legge 24 settembre 2021 numero 133 del Decreto 6 agosto 2021 numero 111 contenente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” è stato introdotto l’articolo 2-ter con cui si è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 delle tutele in tema di smart working ed assenza dal lavoro dei soggetti cosiddetti “ lavoratori fragili”.

Le due disposizioni, inizialmente previste dal Decreto “Cura Italia”, rispondono alla necessità di limitare il rischio di contagio da virus COVID-19 a beneficio di soggetti che, a causa ad esempio di patologie oncologiche o per la propria situazione di disabilità grave, sono considerati dal Legislatore meritevoli di una tutela rafforzata.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Lavoratori fragili: modifiche alla Legge di bilancio

L’articolo 2-ter inserito in sede di conversione in legge del D.l. 6 agosto 2021 numero 111, modificando quanto previsto dalla Legge di bilancio (L. n. 178/2020) estende sino al 31 dicembre prossimo le disposizioni previste dal Decreto “Cura Italia” (D.l. n. 18/2020):

  • Articolo 26 comma 2, riguardante l’impossibilità per i lavoratori “fragili” di svolgere l’attività in regime di lavoro agile e l’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero;
  • Articolo 26 comma 2-bis sullo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, sempre a beneficio dei soggetti “fragili”.

In mancanza di proroga, la precedente scadenza era fissata al:

  • 30 giugno 2021 per quanto concerne il riconoscimento del ricovero ospedaliero;
  • 31 ottobre 2021 limitatamente allo svolgimento di norma dell’attività lavorativa in modalità agile.

Lavoratori fragili e smart working

Grazie alla proroga introdotta dall’articolo 2-ter del D.l. n. 111 i lavoratori dipendenti pubblici e privati definiti “fragili” sino al 31 dicembre 2021 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, eventualmente attraverso l’assegnazione di mansioni diverse, ricomprese nella stessa categoria o area di inquadramento ovvero lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.

La previsione in parola, introdotta inizialmente dal “Cura Italia” all’articolo 26 comma 2-bis, ha lo scopo di favorire l’accesso al lavoro agile e la conseguente riduzione del rischio di contagio da virus COVID-19.

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Lavoratori fragili: ricovero ospedaliero

Nel caso in cui non sia possibile, per le caratteristiche della mansione ricoperta, svolgere l’attività in smart working, l’assenza dal lavoro dei soggetti “fragili” è equiparata al ricovero ospedaliero.

Quest’ultimo è prescritto da:

  • Strutture sanitarie competenti;
  • Medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.

La tutela in parola, prevista dall’articolo 26 comma 2 del “Cura Italia” ed anch’essa come anticipato estesa al 31 dicembre 2021 ad opera del Decreto n. 111/2021, è riconosciuta sulla base di, in alternativa:

  • Documentazione attestante la disabilità;
  • Certificazioni rilasciate dai competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le opportune verifiche, all’interno del documento che dispone il ricovero – assenza.

Sempre il comma 2 dispone, a decorrere dal 17 marzo 2020, che “i periodi di assenza dal servizio” equiparati al ricovero ospedaliero “non sono computabili ai fini del periodo di comporto” e non rilevano nell’ambito dell’indennità di accompagnamento.

Lavoratori fragili: tutela economica e normativa

Equiparare i periodi di assenza dei soggetti “fragili” al ricovero ospedaliero comporta innanzitutto, dal punto di vista economico:

  • La copertura a carico dell’INPS per i soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’indennità di malattia, con eventuale integrazione da parte del datore di lavoro se prevista dal contratto collettivo applicato, oltre alla “carenza” (primi tre giorni di malattia) di norma interamente retribuita dall’azienda;
  • In alternativa, la retribuzione totalmente riconosciuta dal datore di lavoro, secondo le disposizioni del CCNL di riferimento, se il dipendente non rientra tra i beneficiari dell’indennità di malattia INPS.

Sotto il profilo normativo, il lavoratore:

  • È considerato assente giustificato, pertanto non rischia di incorrere in sanzioni disciplinari;
  • Ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza peraltro incorrere nei limiti previsti dal comporto.

Lavoratori fragili: periodo massimo indennizzabile

È opportuno ricordare che l’indennità di malattia INPS è corrisposta a partire dal quarto giorno di malattia (prima vige la carenza) nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare.

Il conteggio dev’essere effettuato prendendo in considerazione tutte le giornate coperte dal certificato, quest’ultimo rilasciato dal medico curante o dalla struttura sanitaria ed inviato dagli stessi in via telematica all’Ente previdenziale.

Con riguardo ai lavoratori con contratto a tempo determinato, l’indennità è riconosciuta per un periodo non eccedente l’attività svolta nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento morboso. Se l’interessato non può far valere alcun periodo superiore ai 30 giorni, la malattia è riconosciuta nel limite massimo di 30 giorni nell’anno solare.

Le tutele in tema di smart working e ricovero ospedaliero sono riconosciute ai lavoratori definiti “fragili”, descritti all’articolo 26 comma 2 del “Cura Italia”. Tali si intendono i dipendenti pubblici e privati:

  • In possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico – legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche ovvero dallo svolgimento di terapie salvavita;
  • In alternativa, cui è stata riconosciuta una condizione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della Legge numero 104/1992.

Lavoratori fragili: risorse pubbliche

In virtù della proroga al 31 dicembre della tutela accordata ai lavoratori “fragili” in tema di assenza equiparata al ricovero ospedaliero, il limite massimo di spesa passa da 282,10 (somma assegnata dall’ultima Legge di bilancio) a 396 milioni di euro per l’anno 2021, a norma sempre dell’articolo 2-ter del D.l. n. 111.

Tale importo rappresenta il costo a carico dello Stato, in virtù degli oneri sostenuti dall’azienda (che presenta domanda all’INPS) e dallo stesso Ente di previdenza.

Una volta raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di 396 milioni di euro, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande di recupero dell’indennità di malattia, anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

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Paolo Ballanti

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