Si legge tuttavia, sempre in una nota INL, la n. 13672 del 27 luglio 2021, che il decreto-legge 105/2021 prevede inoltre la proroga della sorveglianza sanitaria fino al 31 dicembre 2021.
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Ecco tutte le novità per i lavoratori fragili con le nuove date da ricordare.
Lavoratori fragili: assenza equiparata a ricovero ospedaliero
Con l’art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, così come da ultimo modificato dall’art. 15 del D.L. 41/2021 convertito in L. 69/2021 è statuito che:
- “fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.”
Inoltre, ai sensi del co. 2-bis della medesima disposizione è statuito che:
- “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Lavoratori fragili: sorveglianza sanitaria prorogata al 31 dicembre 2021
Per effetto del decreto-legge 105/2021, è fissata la proroga al 31 dicembre 2021 della disposizione normativa di cui all’art. 83 del D.L. 34/2020, recante la previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
Ai sensi dell’art. 83 citato:
- “fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”
Scarica la nota INL n. 12672 del 27 luglio 2021
Lavoratori fragili: protocollo di sicurezza
Ciò detto, alla luce delle previsioni normative suindicate, in considerazione della perduranza dell’assetto organizzativo volto a favorire la flessibilità dell’orario di lavoro e l’applicazione del lavoro agile, restano ferme le disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza nonché dalle precedenti direttive in favore dei lavoratori che versano in condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile con totale esclusione della presenza in sede.
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