Lavoratori fragili: tutele per malattia Covid fino al 31 dicembre. Istruzioni

Per i cosiddetti lavoratori fragili, ossia i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992), il periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera. Cosa significa? Ebbene, ciò comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

Tale agevolazione, ora, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. Infatti, la nuova formulazione dell’art. 26 stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino alla predetta data.

Si ricorda, al riguardo, che il termine di tutela è stato inizialmente stabilito al 30 aprile 2020 dall’art. 26, co. 2 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020. Successivamente, la scadenza è stata prorogata due volte:

  • con il cd. “Decreto Rilancio” (art. 74, co. 1, lett. a), del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), fino al 31 luglio 2020;
  • con il cd. “Decreto Agosto” (art. 26, co. 1-bis del D.L. n. 104/2020), fino al 15 ottobre 2020.

Il differimento della tutela per i “lavoratori fragili” è stato recepito dall’INPS con il Messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021.

Ma la domanda che molti si pongono è: cosa succede per i lavoratori fragili dall’1 gennaio in poi? Che tutele hanno? Cerchiamo di fare chiarezza in merito.

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Quarantena: equiparazione alla malattia

L’art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, dispone che “il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico”. Tale periodo, tra l’altro, non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, alla luce:

  • sia dell’equiparazione della stessa alla malattia;
  • sia dell’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

Nulla è innovato, sotto il profilo previdenziale e contrattuale, in merito alla specifica tutela prevista in caso di malattia comportante incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori.

Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta:

  • l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore;
  • l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Si ricorda, al riguardo, che tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro.

Lavoratori fragili: equiparazione a degenza ospedaliera

Differente è il caso, invece, dei lavoratori dei settori privati e pubblici in possesso:

  • di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992);
  • di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992).

In questi ultimi casi, trattandosi di lavoratori fragili, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 dicembre 2021, è equiparato a degenza ospedaliera.

Laddove l’interessato non sia in possesso del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio può essere attestata dagli organi medico legali presso le ASL territorialmente competenti.

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Lavoratori fragili: rilascio della certificazione sanitaria

Sia nel primo che nel secondo caso di disabilità, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante. In questo modo, si garantisce l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.

Si ricorda, al riguardo, che:

  • in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico;
  • il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.

Lavoratori fragili: cosa deve fare il medico curante

Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi:

  • l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica;
  • i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Successivamente gli Uffici medico legali dell’INPS territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. Questi ultimi possono acquisire, in caso di necessità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.

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Lavoratori fragili: assenza per Covid-19

Le regole cambiano se il lavoratore si assenta per Covid-19. In tali casi, quest’ultimo deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune.

Lavoratori fragili: equiparazione a degenza ospedaliera fino al 31 dicembre 2021

Come specificato in premessa, con l’art. 8 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina inerente alle tutele previste, nel corso dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori cd. “fragili”, apportando modifiche all’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

La nuova formulazione dell’art. 26 stabilisce che l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, viene riconosciuta fino al 31 dicembre 2021.

Alla luce delle suindicate previsioni normative, l’Istituto può procedere quindi al riconoscimento della prestazione in argomento, ai lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021, seguendo un ordine cronologico, come indicato dal legislatore.

Lavoratori fragili: istruzioni operative

Tutto ciò premesso, per gli eventi di malattia a pagamento diretto, la procedura di gestione “Malattia a pagamento diretto” è stata aggiornata, sulla base delle novità normative sopra descritte, al fine di considerare indennizzabili i giorni di prognosi indicati nel certificato per gli eventi ricadenti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Pertanto, tutte le pratiche per il riconoscimento della prestazione di malattia relative ai lavoratori dipendenti, con associati certificati afferenti per il periodo sopra indicato, dovranno essere rimesse in lavorazione, in base all’ordine cronologico degli eventi, dalle Strutture territoriali di competenza, secondo le consuete modalità.

In particolare, per ogni Struttura territoriale sarà possibile individuare la lista delle suddette pratiche selezionando nella citata procedura la seguente funzione: “Lista pratiche da lavorare – Pratiche di cui all’art. 26 del DL n. 18 del 2020.

Per affinare la ricerca è necessario specificare i seguenti filtri:

  • periodo – periodo della pratica con almeno un giorno dal 1° gennaio 2021;
  • categoria lavoratore – dipendente;
  • codice assegnato dal medico INPS – comma 1 art. 26 DL 18/2020 (quarantena – V07).

La lista, contenente i dati delle pratiche in argomento, può essere salvata in formato Excel oppure in formato pdf per una successiva lavorazione.

Si precisa che, allo scopo di recepire le descritte disposizioni normative, è stato altresì adeguato l’applicativo “Gestione malattia marittimi” in uso per gli eventi di malattia della specifica categoria dei lavoratori marittimi.

Scarica il Messaggio Inps numero 4027

Daniele Bonaddio

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