Fin da principio è stato molto dibattuto il tema del cosiddetto “sciopero delle mansioni”, ricorrente nel caso in cui un lavoratore declini l’adempimento di alcuni compiti determinati, svolgendo ordinariamente gli altri.
Sul punto si è espressa anche la prevalente giurisprudenza, ritenendo tale modalità di esercizio del diritto illegittima, tanto da consentire, nel rispetto dei limiti dettati dalla legge, anche l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
La Cassazione , in una recente pronuncia [1], ha analizzato il caso in cui un lavoratore subordinato del servizio postale continui a lavorare ordinariamente, ma si avvalga del diritto di sciopero per declinare un compito determinato, nello specifico sostituire un collega assente.
L’obbligo di sostituire il collega assente era previsto, nel caso dibattuto, come compito del lavoratore dal contratto collettivo di lavoro vigente per quel determinato dipendente.
La Corte ha chiarito che sostituire il collega assente, anche in considerazione di quanto specificato nel contratto suddetto, deve considerarsi una “mansione” e lo sciopero limitato a quella sola incombenza è illegittimo.
Lo sciopero è quindi conforme alla legge unicamente nel caso in cui si concretizzi nell’astensione da tutte le mansioni. Il dipendente che si rifiuti di adempire a determinati compiti, giustificando la propria condotta con la pretesa di uno sciopero, può subire sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
[1] Cass. Sent. n° 23528 del 16.10.2013.
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