Lavoratore senza Green Pass: cosa rischia dal 15 ottobre

Paolo Ballanti 14/10/21
Dal 15 ottobre entrerà in vigore l’ormai noto obbligo di possedere ed esibire la Certificazione verde o Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Cosa rischia un lavoratore senza Green Pass?

La previsione è contenuta negli articoli 9-quinquies e 9-septies inseriti dal Decreto legge 21 settembre 2021 numero 127 all’interno del D.l. 22 aprile 2021 numero 52 (convertito in Legge 17 giugno 2021 numero 87) contenente “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

Al di là di quelle che sono le modalità di verifica sul possesso del Green Pass, alla luce anche dei provvedimenti (DPCM) adottati dall’esecutivo Draghi, analizziamo nel dettaglio le conseguenze per i dipendenti che, a partire dal 15 ottobre, non saranno in possesso della Certificazione verde.

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Lavoratore senza Green Pass nel settore pubblico

A norma del nuovo articolo 9-quinquies inserito nel Decreto legge 22 aprile 2021 numero 52, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre prossimo, termine dello stato di emergenza, il personale delle amministrazioni pubbliche è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, il certificato verde COVID-19.

L’obbligo è esteso a:

  • Personale delle amministrazioni pubbliche;
  • Personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs. n. 165/2001;
  • Personale delle Autorità amministrative indipendenti, compresa la Commissione nazionale per la società e la borsa, Banca d’Italia, Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonché gli enti pubblici economici e gli organi di rilievo costituzionale;
  • Soggetti che, nelle strutture sopra citate, svolgono a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o volontariato, anche sulla base di contratti esterni.

Come disposto dal successivo comma 6, il personale che:

  • Comunichi di non essere in possesso della Certificazione verde;
  • Risulti privo del Green Pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro;

sarà considerato assente ingiustificato “fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza”.

Le conseguenze per l’interessato saranno:

  • Non aver diritto alla retribuzione, ivi compreso qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominato, per i giorni di assenza ingiustificata;
  • Conservazione del posto di lavoro;
  • Omessa irrogazione di sanzioni disciplinari.

Discorso diverso per coloro che accedono comunque ai luoghi di lavoro senza possedere il Green Pass. In questo caso, secondo il comma 7, è prevista:

  • Una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (il cui importo è raddoppiato in caso di recidiva) irrogata dal Prefetto, sulla base degli atti trasmessi dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione;
  • In aggiunta, possibili “conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza”.

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Lavoratore senza Green Pass nel settore privato

L’articolo 9-septies introdotto all’interno del Decreto legge n. 52/2021 prevede, in parallelo al settore pubblico, che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 chiunque svolge una attività lavorativa nel privato è obbligato, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, a possedere ed esibire su richiesta il Certificato verde COVID-19.

Il vincolo, comma 2, è esteso altresì a tutti coloro che “svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato” nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

A titolo di esempio, risultano interessati:

  • Lavoratori subordinati, autonomi e parasubordinati, ivi compresi amministratori e collaboratori coordinati e continuativi;
  • Titolari di impresa e soci di società;
  • Lavoratori impegnati nel luogo di lavoro in virtù di contratti di somministrazione, trasporto o appalto;
  • Addetti ai servizi domestici;
  • Tirocinanti, volontari e praticanti.

I soggetti coinvolti dall’obbligo nel caso in cui (comma 6) comunichino di “non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro” sono considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione del Green Pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza.

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Lavoratore senza Green Pass: assenza ingiustificata

L’assenza ingiustificata per mancanza della Certificazione verde non comporta conseguenze disciplinari e prevede il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Al tempo stesso (comma 6 ultimo periodo) per i “giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Questo significa che per i periodi di assenza:

  • Non spetterà la retribuzione né qualsiasi altra indennità connessa allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • Non matureranno ferie, permessi, anzianità di servizio, mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima), trattamento di fine rapporto;
  • Non saranno versati contributi a finanziamento della pensione;
  • Non spetteranno detrazioni da lavoro dipendente e tantomeno il trattamento integrativo (100 euro mensili) o l’ulteriore detrazione.

Lavoratore senza Green Pass: sanzioni

I soggetti presenti sul luogo di lavoro in violazione delle norme sul possesso della Certificazione verde incorrono:

  • Nella sanzione amministrativa, già descritta per i dipendenti pubblici, da 600 a 1.500,00 euro, raddoppiata in caso di recidiva;
  • In possibili sanzioni disciplinari in base a quanto previsto dal contratto collettivo applicato e dal regolamento interno.

Ricordiamo che le sanzioni disciplinari sono validamente irrogabili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori (L. n. 300/70). Quest’ultimo prevede:

  • Predisposizione del codice disciplinare, portato a conoscenza dei lavoratori;
  • Contestazione scritta dell’addebito;
  • Diritto del lavoratore di presentare eventuali giustificazioni o replicare, entro cinque giorni dalla contestazione;
  • Trascorsi i cinque giorni, adozione del provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro o accoglimento delle giustificazioni del dipendente.

Eccezion fatta per il rimprovero verbale (per il quale non si applica la procedura appena descritta) le sanzioni disciplinari applicabili dall’azienda sono:

  • Ammonizione scritta;
    Multa, sino ad un massimo di quattro ore di retribuzione base;
  • Sospensione dal servizio, non eccedente i dieci giorni;
  • Trasferimento ad altra sede o reparto;
  • Licenziamento.

Lavoratore senza Green Pass: imprese con meno di 15 dipendenti

Limitatamente alle imprese con meno di quindici dipendenti (comma 7), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore privo di Green Pass, l’azienda può sospendere l’interessato per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, in ogni caso non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

La sospensione potrà pertanto interessare un periodo di tempo non eccedente i venti giorni complessivi (in ogni caso entro la data limite del 31 dicembre). Una volta terminato il periodo di sospensione il dipendente potrà tornare al lavoro a patto di essere in possesso della Certificazione verde. In caso contrario, si ricadrà nell’assenza ingiustificata.

La norma, con il chiaro intento di evitare problemi organizzativi alle realtà di piccole dimensioni, determinati dall’assenza del personale senza il Certificato verde, riconosce al datore di lavoro, trascorsi cinque giorni di assenza ingiustificata di:

  • Proseguire nello stesso modo sino a quando il lavoratore non presenti un Green Pass valido, eventualmente assumendo un altro dipendente in sostituzione;
  • Sospendere il lavoratore per il periodo di tempo (dieci giorni rinnovabili) imposto dalla normativa.

Al pari dell’assenza si ritiene che anche la sospensione dal lavoro sia non retribuita.

Soggetti esclusi dall’obbligo

Le nuove disposizioni sull’obbligo del Green Pass non coinvolgono coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale, in virtù di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri indicati dalle Circolari del Ministero della Salute del 4 e 5 agosto 2021 la cui validità, peraltro, è stata estesa sino al 30 novembre 2021 (Circolare n. 43366 del 25 settembre 2021).

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Paolo Ballanti

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