Un’azienda multa una dipendente addetta alle vendite che non si è presentata a lavoro il 6 gennaio nonostante fosse stata avvertita che il negozio sarebbe rimasto aperto al pubblico.
La donna si rivolge al Tribunale di Vercelli per far annullare la sanzione poiché, secondo una legge del 1949 riguardante le ricorrenze festive, religiose o civili che cadono durante la settimana il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di presentarsi nel giorno di festa, a meno che non ci sia un accordo con il lavoratore stesso.
Il Tribunale dà ragione alla lavoratrice, e così pure la Corte d’Appello di Torino, interpellata dall’azienda, che sperava di capovolgere la precedente decisione utilizzando in modo estensivo una legge del 1934 concernente il riposo domenicale, secondo cui esso può essere derogato dal datore di lavoro purché sia comunque garantito al lavoratore un giorno di riposo alla settimana.
L’azienda si rivolge allora alla Corte di cassazione, la quale, tuttavia, conferma le precedenti sentenze del Tribunale e della Corte di Appello e chiarisce che:
– il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo di astenersi dal lavoro nei giorni infrasettimanali in cui ricadono feste civili o religiose;
– i contratti collettivi nazionali di lavoro ed i contratti individuali possono derogare solo alle previsioni sul “riposo settimanale” (anche detto “riposo coincidente con la domenica”), che è regolato da una legge diversa da quella sulle festività infrasettimanali;
– solo per i lavoratori del settore sanitario esiste un generale obbligo di prestare lavoro durante le festività, sempre che sia necessario per esigenze di servizio;
– il provvedimento disciplinare del datore di lavoro che pretende che il dipendente lavori nel giorno festivo infrasettimanale è nullo e comporta anche un parziale inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro;
– quindi, se il lavoratore non obbedisce all’ordine di lavorare nel giorno festivo infrasettimanale non può essere punito dall’azienda per cui presta servizio.
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