FATTO
La Corte d’Appello parigina è chiamata a giudicare su di un caso che vede contrapposti eBay e le associazioni di categoria degli antiquari e dei rigattieri.
Nel caso di specie, queste associazioni chiedono che sia affermata una responsabilità del sito di aste, poiché consentirebbe l’utilizzo della piattaforma da parte di venditori professionali, che, pur in assenza delle relative e necessarie autorizzazioni amministrative, venderebbero opere antiche o beni artistici di seconda mano.
A giudizio delle ricorrenti, la natura professionale degli utenti di eBay sarebbe resa evidente dal numero elevato di transazioni, dalla registrazione come persona giuridica e non come persona fisica e dalla possibilità di fatturazione agli acquirenti dei prodotti compravenduti.
DECISIONE
I giudici dell’Appello confermano la decisione di primo grado, rigettando la domanda attorea e statuendo che l’attività di eBay rientra nella nozione di hosting di cui alla LCEN (la legge che ha recepito in Francia la direttiva sul commercio elettronico).
La decisione è, tuttavia, interessante, perché contraddice un’altra recente decisione della medesima autorità (sentenza del 23 gennaio 2012), nonché un’ulteriore pronuncia del Tribunale commerciale parigino, che aveva negato la qualifica di host provider ad eBay, in un caso che l’aveva vista contrapposta alla società Maceo. Nella specie, il sito di aste telematiche era stato citato in giudizio con l’accusa di utilizzare il marchio della Maceo tra i metatag indicati ai motori di ricerca e di consentire la vendita, sulla propria piattaforma, di jeans contraffatti.
I giudici parigini avevano deciso che eBay non risponderebbe degli illeciti commessi dagli utenti, neanche per il fatto di ottenere il pagamento di una commissione dalle singole transazioni realizzate.
Nel caso di specie, al contrario, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’attività di eBay rientri nella nozione di hosting e che, pertanto, eBay possa beneficiare delle esenzioni di responsabilità previste dalla direttiva sul commercio elettronico e dalla legge francese di recepimento.
Si legge nella pronuncia, infatti, che i ricorrenti non avrebbero dimostrato il ruolo attivo del gestore della piattaforma, né che tale ruolo attivo possa essere desunto unicamente dalla richiesta formulata agli utenti “professionisti” di fornire specifiche informazioni sulla propria attività.
Appare interessante anche il punto in cui la Corte afferma che le comunicazioni inviate dalle ricorrenti, nelle quali si segnalavano la presenza di soggetti sforniti delle necessarie autorizzazioni amministrative, non integrerebbero il requisito dell’effettiva conoscenza in capo ad eBay e non potrebbero essere considerate notification ai sensi della LCEN.
Il testo integrale della decisione è disponibile qui
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