L’assegnazione agevolata di beni ai soci in breve

Matteo Tambalo 29/02/16
Come previsto dalla Legge di Stabilità 2016, le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci in via agevolata, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di specifiche riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette.

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Sebbene tali operazioni abbiano quali naturali destinatarie le società di comodo, esse possono essere poste in essere anche da società che svolgono un’ordinaria attività d’impresa.

Con riguardo ai beni agevolabili, possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali.

La trasformazione in società semplice è invece implementabile qualora la società abbia per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare).

Sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’effettuazione delle operazioni agevolate (di importo pari alla differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l’assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. L’aliquota viene incrementata al 10,5% qualora la società risulti di comodo per almeno due esercizi su tre del triennio 2013-2015.

Ai fini della determinazione di tali plusvalenze è possibile utilizzare, anziché il valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno nel caso in cui il valore normale (o il valore catastale) siano inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi, in tale circostanza, la necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.

Qualora per effetto dell’assegnazione o della trasformazione vengano annullate riserve in sospensione d’imposta, su di esse è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%.

Con riferimento al reddito conseguito in capo ai soci assegnatari, occorre rilevare che qualora la società proceda ad annullare riserve di utili per effetto dell’assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all’ammontare sul quale la società ha assolto l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% ed assoggettato a tassazione in capo al socio a seconda della sua qualifica soggettiva.

Relativamente alle imposte indirette, per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l’IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi e secondo le tempistiche ordinarie.

Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta devono essere versate:

· per il 60% entro il 30.11.2016;

· per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (od anche azzerare) gli importi a debito.

Un ultimo aspetto riguarda l’estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale. Infatti, l’imprenditore individuale può estromettere dal regime d’impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un’imposta sostitutiva dell’8%.

Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva.

L’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi e secondo le tempistiche ordinarie.

Non sono invece dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza necessità di esercitare particolari opzioni, ma solo mediante il comportamento concludente dell’imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell’estromissione l’immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di “privato” non imprenditore dall’1.1.2016.

L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere assolta:

· per il 60% entro il 30.11.2016;

· per il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (od anche azzerare) gli importi a debito.

Matteo Tambalo

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