Il governo ha implicitamente ammesso di essere in difficoltà, perché non ha subito precisato che la garanzia reale (cioè con l’ordine giudiziale di riassunzione) contro i licenziamenti – in qualsiasi versione verrà fuori dal Parlamento – non si applica ai rapporti di lavoro pubblico.
Alcuni commentatori hanno polemicamente precisato che già allo stato attuale della legislazione l’art. 18 St. lav. si applica ai rapporti di lavoro pubblico.
Si rifanno ad un precedente della Cassazione, sezione lavoro, n. 2233 del 2007.
A noi pare che la tutela cosiddetta reale contro i licenziamenti nel lavoro pubblico non costituisca un vero problema, perché già esiste, anche se l’art. 18 non sia applicabile.
Il precedente della Cassazione n. 2233/2007 non è del tutto risolutore.
In quel caso, infatti, si trattava del licenziamento di un dirigente pubblico, ma i contratti collettivi dei dirigenti pubblici già prevedono l’applicazione della tutela dell’art. 18 nel caso di licenziamenti discriminatori.
La Corte è stata chiamata a stabilire la portata di quelle previsioni, cioè se si applicassero anche ai licenziamenti non discriminatori, vale a dire quelli cosiddetti economici (senza giusta causa).
La Corte ha affermato che l’art. 18 si applica in tutta la sua estensione , in virtù del rinvio generale alla legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), effettuata dall’art. 51 d. lgs. n. 165/2001.
Ed appunto, se tale rinvio è davvero generale, vale per tutti i lavoratori pubblici, unitariamente considerati dal citato art. 51, che siano dirigenti o no.
Si potrebbe obiettare che se il rinvio all’art. 18 è stato previsto solo dai contratti collettivi per i dirigenti, e non anche degli altri lavoratori pubblici, una ragione ci sarà.
Secondo me la ragione della maggiore tutela per i dirigenti, è quella di salvaguardare la loro azione dalle interferenze dei politici, in modo che possano orientarla solo verso il buon andamento e l’efficienza, anziché secondo criteri di opportunità politica.
(Questo, ovviamente, funziona bene nel mondo ideale dell’ordinamento giuridico, non sappiamo se in quello reale le cose vanno davvero così …).
Insomma, la tutela reale per i dirigenti pubblici troverebbe il suo scopo nella garanzia della separazione tra poteri di gestione e poteri di direzione politica, pertanto non avrebbe alcuno scopo negli altri rapporti di lavoro pubblico.
Ma i dipendenti pubblici godono già di un’ampia tutela giurisdizionale di carattere reale.
Infatti l’art. 63, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 prevede espressamente che il giudice adotti, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati, pertanto il giudice del lavoro ha il potere di adottare qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna.
Così, sul fondamento di tale disposizione si è ammesso che il giudice possa condannare l’Amministrazione al conferimento degli incarichi di insegnamento a favore di aventi diritto (Cass., sez. lav., 14/10/2005 n. 19900), oppure all’adempimento dell’obbligo di valutare la posizione del dirigente ai fini del conferimento di un incarico (id., 26/11/2008 n. 28274).
Tale norma, quindi, si presterebbe ad essere utilizzata anche nel caso di licenziamento illegittimo, qualunque sia la causa.
Chiaramente, nel caso di persistente inottemperanza alla condanna, il comportamento dell’Amministrazione sarebbe fonte di ulteriore e specifico obbligo di risarcimento dei danni.
Probabilmente per questa ragione, in giurisprudenza non si è posto il problema dell’applicabilità dell’art. 18 l. n. 300/1970, tranne appunto il caso in cui c’era il rinvio da parte della contrattazione collettiva.
Se l’art. 63, comma 2, d. lgs. n. 165/2011 ha la portata che gli riconosce la giurisprudenza, dovrebbe resistere alle modifiche dell’art. 18 l. n. 300/1970, altrimenti dovrebbe considerarsi implicitamente abrogato.
L’alternativa alla tesi dell’abrogazione implicita sarebbe paradossale, e cioè ammettere che la tutela giurisdizionale per il rapporto di lavoro pubblico sarebbe minore nel caso più grave per il rapporto stesso, e cioè il licenziamento.
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