Con la pubblicazione nella GURS della legge regionale 15 del 4 agosto 2015, sembra essersi concluso il lungo iter che ha portato alla trasformazione dell’ente intermedio siciliano da Provincia regionale a Libero Consorzio comunale. Tuttavia, per l’applicazione dei nuovi meccanismi di governance dei Consorzi sarà meglio attendere il nulla-osta di costituzionalità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamata a pronunciarsi, in luogo del soppresso Commissario dello Stato, in ordine alla costituzionalità della novella normativa. Il “via libera” non è affatto scontato. Sono almeno quattro i profili d’incostituzionalità che abbiamo rilevato e che certamente saranno scrutinati.
Il primo concerne l’avvenuta istituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. In disparte gli aspetti tecnico-istituzionali che stridono al cospetto delle modalità attraverso le quali si sono perimetrate le rispettive aree, l’istituzione di tre nuovi enti territoriali si pone in contrasto con l’art. 15 dello Statuto siciliano che prevede solo due tipologie di enti nell’ordinamento locale: i Comuni e i loro Liberi Consorzi.
Il secondo concerne l’istituzione dei Liberi Consorzi comunali quali enti territoriali di governo. Il legislatore, non si limita solo ad apostrofare espressamente i Liberi Consorzi comunali quali enti territoriali, ma li considera tali nei fatti, attraverso il massiccio riempimento di funzioni amministrative tradizionalmente riservate agli enti territoriali di governo. Infatti, oltre alle potenziate funzioni amministrative, alcune delle quali di vitale importanza per i territori, vengono attribuite ai nuovi enti anche le funzioni impositive. Quest’ultime, com’è noto, non possono che essere esercitate da enti dotati di autonomia politica secondo il principio “no taxation without representation”. I Consorzi di comuni previsti dal citato art. 15 dello Statuto, invero, non sono enti territoriali di governo proprio perché risultano dotati solo dell’autonomia amministrativa e finanziaria e non anche di quella politica, come del resto ha confermato anche la giurisprudenza del Tar Palermo. In sostanza il Consorzio di Comuni altro non è che un ente strumentale dei Comuni soci, nel contesto del quale lo status di ente territoriale di governo è posseduto dai soli Comuni.
Il terzo si riferisce alla mancata copertura finanziaria delle nuove funzioni amministrative individuate dal legislatore in capo ai nuovi enti intermedi. Risulta evidente la violazione di un principio cardine dell’ordinamento costituzionale che obbliga, in tempi di federalismo fiscale, il legislatore sia statale che regionale a considerare funzione amministrativa e risorsa finanziaria due facce delle medesima medaglia. Di riflesso risulta violato anche l’art. 97 della Costituzione atteso che l’assenza di adeguate risorse finanziarie, in uno alla mancata individuazione delle risorse umane richieste per l’esercizio di nuove funzioni prima di competenza regionale, finisce per vulnerare il buon andamento della pubblica amministrazione.
Il quarto concerne la violazione dei principi della legge Delrio sia sotto l’aspetto ordinamentale che finanziario. E’ infatti impensabile che lo Stato, ancorchè con motivazioni ancora oggi non del tutto condivisibili, svuoti tutti gli enti intermedi delle Regioni a Statuto ordinario nella prospettiva di una loro espunzione definitiva dalla Carta costituzionale, e che nella Regione Siciliana si vada nelle direzione esattamente opposta: il potenziamento degli enti intermedi. La violazione concerne anche il principio di coordinamento della finanza pubblica strettamente connesso a quello ordinamentale. Lo svuotamento degli enti intermedi porterà inevitabilmente, ancorchè nel medio e lungo periodo, ad una riduzione delle relativa spesa pubblica. Invero, col potenziamento degli enti intermedi siciliani si assisterà ad un fisiologico aumento della spesa che difficilmente sarà compensato dal nuovo sistema elettivo degli organi di governo.
In attesa del responso, ci piacerebbe assistere a specifici dibattiti promossi da quei Sindaci che saranno chiamati a governare congiuntamente anche questo nuovo ente, e non solo al toto-nomine di chi sarà il futuro Presidente del Libero Consorzio comunale. Quest’ultimo film lo abbiamo già visto in occasione della elezione degli organi di governo dei fallimentari AA.TT.OO., in cui i Sindaci siciliani hanno dimostrato di non avere alcuna cultura della governance associata.
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