Tar Toscana, Sezione II, n. 1790/2016 3 novembre 2016
Una Onlus che svolge attività di residenza sanitaria assistenziale per disabili riceve dapprima una visita ispettiva della USL e poi un provvedimento del Comune di Carrara che impone l’immediata adozione di quanto stabilito dalla USL pena il divieto di proseguire l’attività.
La Onlus ritenendo errato ed ingiusto sia il rapporto della Usl che il provvedimento del Comune si rivolge al Tar chiedendone l’annullamento e la condanna del Comune al risarcimento dei danni evidenziando di aver subito un evidente danno all’immagine e alla reputazione per la pubblicazione del provvedimento sul sito comunale e per il conseguente articolo pubblicato sul quotidiano “La Nazione”.
Il TAR accoglie il ricorso per le seguenti ragioni:
-il Comune nello stabilire che la Onlus doveva rispettare quanto stabilito dalla USL subordinando a ciò la prosecuzione dell’attività, ha omesso di rilevare che proprio in tale verbale viene detto che la struttura possiede invece i requisiti necessari per la prosecuzione dell’attività e che le indicazioni della Usl sono finalizzate solo al continuo miglioramento dei servizi;
-la legge dispone che verbale e parere della Usl devono poi essere trasmessi al legale rappresentante della struttura per consentirgli di presentare osservazioni entro quindici giorni. In questo caso la norma non è stata rispettata e quindi il Comune non avrebbe dovuto adottare le misure pena la cessazione dell’attività;
– il provvedimento pubblicato sul sito del Comune ha danneggiato l’immagine e la reputazione della Onlus anche se parte del danno è derivato dalla pubblicazione dell’articolo sul quotidiano, cosa questa che non sarebbe avvenuta senza la pubblicizzazione del fatto sul sito comunale;
– il Comune ha quindi agito con colpa grave,
Il Tar ha ritenuto esistenti tutti gli elementi utili per il risarcimento alla Onlus che ha chiesto 30.000 euro di danni non fornendo però alcuna prova di un danno quantificabile in termini patrimoniali e ha quindi disposto un risarcimento mediante la pubblicazione della sentenza, condannando il Comune ad inserire un estratto della sentenza sia nel proprio sito telematico, sia sul quotidiano “La Nazione” con la stessa evidenza dell’articolo precedente.
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