Da tempo la parola ambiente è entrata a fare parte del nostro lessico, la novità sta nel fatto che oggi non la sentiamo più come una questione astratta.
L’ambiente è più di un principio giuridico: è il diritto alla vita e alla libertà.
Detta consapevolezza deve abituare tutti a saper riconoscere i rischi per l’ambiente, fin dai primi tentativi di svalutazione. La tutela dell’ambiente è strettamente legata alla qualità della vita, anzi fa parte integrante dello stesso diritto alla vita, quale bene fondamentale della persona.
Si tratta del fondamentale diritto dell’uomo ad avere una “condizione di vita soddisfacente in un ambiente la cui qualità consente di vivere con dignità e benessere” (si legga l’art. 1 della dichiarazione finale della Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma del 1972).
Nel 1972, durante il primo vertice mondiale in materia ambientale, si stabilì che: “la crescita economica non è fine a se stessa (…), ma deve tradursi in un miglioramento della vita e del benessere generale … e a tal fine “dovrà essere data attuazione particolare ai valori intangibili ed alla protezione dell’ambiente”.
E, nel 1973, le istituzioni comunitarie hanno approvato sei programmi di azione in materia ambientale, per l’attuazione delle politiche comunitarie, ed hanno effettuato importanti modifiche al Trattato istitutivo con l’Atto unico europeo, entrato in vigore l’1 luglio 1987 (inserendo il titolo VII, dedicato alla tutela dell’ambiente). È così che l’Europa ci ha consegnato una serie di obiettivi e principi, che costituiscono tuttora le fondamenta della tutela ambientale.
L’art. 174 del Trattato basa le politiche ambientali sul principio di precauzione, di correzione, nonché sul principio “chi inquina paga”.
In l’Italia questi principi hanno assunto il ruolo di veri e propri principi giuridici in grado di orientare la realizzazione della tutela ambientale come “valore costituzionalmente protetto” (vedi in particolare gli articoli 301, 304 e 311 del decreto legislativo numero 152 del 2006).
Nel nostro Paese, tuttavia, l’idea che l’ambiente costituisca un bene giuridico da tutelare si è affermata in tempi relativamente recenti. Il legislatore del 2001 ha introdutto, con la riforma del titolo V della Costituzione, nel testo dell’art. 117, il riferimento alla “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.
La verità è che, cessata la preoccupazione di cedere porzioni di sovranità, si è infine riconosciuta valenza di principi di rango costituzionale ai principi comunitari.
La spinta comunitaria, tuttavia, non convince del tutto i nostri governanti, che sembrano “perdere il pelo, ma non il vizio”.
Di ciò è testimone la discussione tenutasi il 18 gennaio scorso tra i parlamentari europei che hanno affrontato la “questione rifiuti” in Campania, prospettando una nuova infrazione per l’Italia, che ha già subito una condanna da parte dell’U.E.
In particolare, con decisione del 10 marzo 2010 (procedimento C-297/08), la Corte di Giustizia aveva già riconosciuto la responsabilità del nostro Paese, per non aver adottato “tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, non avendo creato una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento”.
L’Italia è dunque obbligata ad adottare tutte le misure idonee a porre fine all’infrazione accertata. In caso contrario, ai sensi dell’art. 260 TFUE, la Commissione Europea potrà avviare una seconda procedura d’infrazione con condanna al pagamento di una somma forfettaria, ovvero di una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla persistenza dell’inadempimento.
In quella sede, Janez Potočnik, membro della Commissione, ha osservato che “è possibile oggi dividere l’Europa in due parti: una parte che vede i rifiuti come un problema e una parte che vede i rifiuti come una grande opportunità per le risorse e anche per i nuovi profitti finanziari …”
L’ambiente e la sua tutela possono dunque costituire un problema oppure, al contrario, una grande opportunità di sviluppo.
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