L’Agenzia delle Entrate sta controllando i documenti della mia dichiarazione dei redditi

Scarica PDF Stampa
InterrogativoDOMANDA

Spettabile redazione di LeggiOggi, con raccomandata n. 123…. l’Agenzia delle Entrate mi ha notificato in data 23/11/2014, un avviso con il quale presentarmi presso gli uffici con tutta la documentazione relativa al modello Unico per l’anno 2011. Dall’avviso non risulta alcun obbligo di versamento, tuttavia mi sono accorto che per quell’anno ho posto in dichiarazione mia moglie Gisella a carico, anche se ella ha conseguito un’indennità di disoccupazione pari a circa 4.500 euro. Come posso rimediare all’errore che mi sono accorto di avere commesso? Ringrazio cordialmente (Sergio T. – Cattolica –RN)

 

 

 

Nuvola   I PUNTI A CUI RISPONDERE

 

Il Sig. Sergio, pare abbia ricevuto un controllo formale della dichiarazione Unico 2012, ex art. 36 ter, DPR 600/72.

Chiede come poter rimediare all’errore scoperto in tale fase del controllo da parte dell’Ufficio pur non avendo ancora ricevuto l’ammontare di quanto versare.

 

 

LampadinaLA TEORIA

 

L’art. 36 ter, DPR 600/73 prevede che:

 

gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, procedono:

entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti

 

gli uffici possono,  SE NON ADEGUATAMENTE DOCUMENTATI:

escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti

escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti

determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

 

A seguito delle azioni di cui sopra, gli uffici:

Dliquidano la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi

Dcorreggono i conseguenti errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni

 

IMPORTANTE!!

Il contribuente DEVE ESSERE invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione.

 

L’esito del controllo è comunicato al contribuente con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla eventuale rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

 

 

    Lavori   LA PRATICA

 

Il Sig. Sergio dovrà consegnare tutta la documentazione richiesta al funzionario dell’Agenzia delle Entrate ed attendere l’esito del controllo, il quale arriverà a mezzo posta raccomandata corredato di:

  • esito e motivazioni del controllo. In questo particolare caso il funzionario dichiarerà che dai controlli dell’anagrafe tributaria, la moglie Gisella, risulta avere avuto nell’anno controllato, un reddito d’imposta tale per cui non poteva essere fiscalmente a carico del Sig. Sergio;
  • conteggio dell’importo che il Sig. Sergio ha, sbagliando, dichiarato quale importo a suo favore per la moglie Gisella a carico, con la relativa sanzione pari al 10% del maggiore importo (dovuto alla moglie a carico) e non spettante, gli interessi calcolati fino al momento del versamento.
  • Un mod. F24 per poter regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni.

 

Sig. Sergio ponga bene attenzione ad un elemento fondamentale:

 

per poter avere la sanzione pari al 10% lei dovrà procedere al pagamento delle somme pretese dall’ufficio entro e non oltre il 30° giorno dalla prima notifica (cioè entro il 30° giorno da che l’ufficio le ha chiesto di presentare la documentazione e non dal 30° a partire da quello nel quale le viene notificato l’errore, decorsi 30 giorni dalla prima notifica la sanzione passa dal 10% – agevolata – al 30% sanzione massima, la quale verrà notificata per la differenza con una successiva cartella esattoriale).

A questo punto consideri assolutamente che se lei presenta tutta la documentazione in tempi utili (non a ridosso del 30° giorno) dovrà essere cura dell’ufficio metterla nelle condizioni di poter versare entro il 30° giorno, lavorando tempestivamente la pratica.

Qualora lei ricevesse la notifica della pretesa a ridosso o oltre il 30° giorno, pur avendo lei presentato la documentazione subito, dopo avere ricevuto la richiesta, si rivolga immediatamente all’ufficio per far presente la situazione, poiché non dovrebbe venire gravato, causa colpa dell’ufficio (a causa dei carichi di lavoro) della maggiore sanzione del 20% (per arrivare al 30%).

Esclamativo

 

PER RIASSUMERE

In caso di controllo formale ex art. 36ter DPR 600/73, supponiamo in data 24/1/2015, il contribuente deve:

  • Immediatamente predisporre la documentazione per il controllo e consegnarla immediatamente all’ufficio competente, indicato solitamente nell’intestazione della raccomandata ricevuta, la quale riporta anche nome e cognome del funzionario preposto al controllo della sua posizione,
  • Verificare costantemente che non decorrano inutilmente e senza risposta da parte del funzionario i 30 giorni di cui sopra (23/2/2015),
  • Non appena riceve la pretesa di pagamento, se ovviamente ritiene di avere torto, provvedere subito al versamento (il quale se è fatto tempestivamente, ma magari oltre il 30° giorno, 23/2/2015, potrebbe non essere imputabile al contribuente ma al carico ovviamente pesante di pratiche di cui è gravato il funzionario, ritardo per il quale non dovrebbe venire toccato il contribuente).
  • Qualora il contribuente avesse fatto tutto quanto ai punti precedenti e con la massima velocità, ma avesse comunque ricevuto la cartella con le maggiori sanzioni, è consigliabile rivolgersi al medesimo funzionario al fine di chiedere lo sgravio della maggiore sanzione poiché non imputabile al contribuente.

 

Si ricorda che quest’ultimo punto è purtroppo a discrezione del Direttore dell’Ufficio, il quale potrebbe anche rifiutarsi di concedere lo sgravio. In tale situazione l’unica strada percorribile potrebbe essere il ricorso tributario, il tutto, si sottolinea se svolto da parte del contribuente con solerzia, velocità e precisione (chi ha risposto al quesito è consapevole del fatto che il maggiore sforzo spetta sempre al contribuente…)

Matilde Fiammelli

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento