L’Agenzia delle Entrate spiega la manovra correttiva

Redazione 09/08/11
Con circolare del 5 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In particolare, si chiarisce che:

a) Abbattimento della ritenuta d’acconto sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico

La manovra prevede il taglio di sei punti percentuali della ritenuta d’acconto trattenuta dalle banche e dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di  ristrutturazioni edilizie o finalizzati al risparmio energetico. L’aliquota, infatti, passa dal 10 al 4% e si applica agli accrediti effettuati dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della manovra.

A questo proposito, la circolare chiarisce che, nel caso in cui banche o Poste Italiane, nei primi giorni in cui  la misura è diventata operativa, abbiano continuato a operare la vecchia ritenuta nei confronti dei beneficiario del bonifico, per problemi legati alla necessità di aggiornare i propri sistemi operativi, potranno accreditargli direttamente la differenza del 6% trattenuta in più.

b) Meno partite Iva inattive, controllo più mirato

Il decreto prevede che i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, abbiano dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 gg prescritti dalla norma, possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro novanta giorni a partire dal 6 luglio, un importo pari a 129 Euro, somma che equivale a 1/4 della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente (che è pari a 516 euro).

c) “Spesometro” in caso di pagamenti tracciabili 

Operazioni Iva non inferiori a 3 mila euro, filo diretto banche-Fisco – Gli operatori finanziari obbligati a segnalare all’Anagrafe tributaria le operazioni e i rapporti intrattenuti con la clientela devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle transazioni Iva non inferiori a 3 mila euro pagate dal consumatore finale con carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli stessi. Per i titolari di partita Iva resta ferma l’esclusione dall’obbligo di comunicazione telematica delle transazioni Iva non inferiori a 3 mila euro eseguite con sistemi tracciabili.

d) Maggiori garanzie per il contribuente con la razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni

L’accoglimento delle deduzioni difensive presentate dal contribuente all’ufficio che contesti le violazioni degli obblighi tributari comporta che l’eventuale successivo atto di irrogazione delle sanzioni potrà essere definito con l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta (un terzo della sanzione).

La disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del decreto, nonché a quelli notificati prima di tale data e per i quali risultavano pendenti, al 6 luglio 2011, i termini per la proposizione del ricorso.

Inoltre, per gli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011, l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica diventa procedimento ordinario e obbligatorio; conseguentemente, i benefici connessi alla definizione in adesione o per omessa  impugnazione degli avvisi di accertamento o  di rettifica del tributo si estenderanno sempre anche alle correlate sanzioni.

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Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa

Circolare n. 41/E del 5 agosto 2011

Oggetto:  decreto legge 6 luglio 2011, n.  98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti

Sommario

1. Modifiche al regime degli interessi intragruppo (articolo 23, commi da 1 a 4)

1.1. Premessa

1.2. Il quadro normativo esistente

1.2.1. Esenzione degli interessi per effetto della Direttiva

1.2.1.1. Il beneficiario effettivo

1.2.2. Il regime ordinario di tassazione degli interessi

1.3. Il nuovo comma 8-bis dell’articolo 26 del DPR 600 del 1973

1.4. Decorrenza

2. Riduzione aliquota della ritenuta d’acconto su bonifici (articolo 23, comma 8)

3. Riallineamento dei valori fiscali e  civilistici per avviamento e altre attività immateriali (articolo 23 commi da 12 a 15)

4. Soppressione dell’obbligo della garanzia. Versamenti rateali delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e rinuncia all’impugnazione per importi superiori a 50.000 euro (articolo 23, commi 17, 18, 19 e 20)

5. Chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive (articolo 23, commi 22 e 23)

6. Razionalizzazioni e potenziamento delle indagini finanziarie (articolo 23, commi 24, 25, 26 e 27)

7. Disposizioni in materia di studi di settore (articolo 23, comma 28)

8. Razionalizzazione del procedimento di irrogazione delle sanzioni (articolo 23, comma 29)

9. Differimento della data di inizio  delle disposizioni in materia di concentrazione della riscossione nell’accertamento  (articolo 23, comma 30)

10. Riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi (articolo 23, comma 31)

11. Razionalizzazione dei privilegi attribuiti ai crediti tributari (articolo 23, commi 37, 38, 39, 40)

12. Disposizioni in materia di comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate (articolo 23, comma 41)

13. Semplificazione per le attività di  noleggio autoveicoli (articolo 23, comma 42)

14. Norme in materia di codice fiscale per gli atti giudiziari (articolo 23, commi 48, 49, 50)

15. Modifiche al regime di tassazione  di bonus e stock options per il settore finanziario (articolo 23, commi 50-bis e 50-ter)

Il testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate,  n. 41/e del 5 agosto 2011

Redazione

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