L’Agenda digitale vista attraverso la lente della qualità della regolazione

Nell’ultimo rapporto dell’Ocse sulla qualità della regolazione in Italia, ancora una volta si raccomanda il ricorso all’e-government quale “strumento” utile al miglioramento della qualità della regolazione: Digitalisation, e-engineering and enhanced efficiency through ICT are cearly an important driver of the efforts to get to grips with administrative simplification. Italy has launched several initiatives both at the central and the sub-national level, including the creation of a series of one-stop-shops through the syncronisation of pubblic administration and private networks; streamlining the front office service delivery; and improving access to information. Nevertheless, like many other Eu countries, Italy faces the challenges of an important geographical and social digital divide that can hinder the full exploitation of the e-government potential [(OECD) 2013, Better regulation in Europe: Italy 2012: Revised Edition, June 2013, OECD Publishing, p. 35.]

Ma l’e-goverment è oggetto esso stesso di regolazione, ai diversi livelli di competenza. E dunque, esattamente come gli altri ambiti d’intervento dei nostri legislatori, non è esentato dal rispetto delle raccomandazioni generali dell’Ocse (e non solo dell’Ocse) sulla buona regolazione.

Proviamo allora ad osservare attraverso la lente della qualità della regolazione il quadro regolatorio di questa nostra speciale materia, guardando in particolare alle fonti normative statali che si sono “rincorse” in questi ultimi anni e che hanno inteso disciplinare il nuovo “istituto” della cosiddetta Agenda digitale.

La lettura è faticosa. Il “libro delle leggi”, per la parte che ci interessa, è pesante; i testi normativi – sparsi qua e là – sono lunghi, complessi, a tratti incomprensibili. Si ripetono; non hanno memoria del passato. Sono inutilmente ridondanti. Si rincorrono e cambiano a distanza di pochi mesi, quindi sono inafferabili e producono incertezza nel “lettore”.

Ma queste poche notazioni, qui solo accennate, ci raccontano molto di più. Ci raccontano certamente dell’assenza di qualità testuale, di una lingua legislativa molto incline all’uso di anglismi e di lemmi tratti dal vocabolario comune, ma non per ciò più chiara e comunicativa; del peso delle disposizioni, che aumenta a dismisura in ogni fase del procedimento di formazione degli atti (qualità versus quantità).

Ma ci dicono anche di un “uso fungibile e creativo” delle fonti (l’abuso dei decreti-legge, usati di fatto anche nella modalità del decreto “integrativo e correttivo”); di una nuova forma di ri-legificazione, nel senso qui della duplicazione della regolazione; e più ancora.

In definitiva allora lo studio dei profili della qualità della regolazione in materia di Agenda digitale potrà risultare utile per riflettere anche sulla modificazione del sistema delle fonti e dei rapporti tra i diversi soggetti che intervengono nel processo regolatorio, compresi i destinatari delle norme.

Ma più ancora per riflettere sulla tenuta del sistema costituzionale nel suo complesso, a partire proprio dal rispetto di quel principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che – come ci ha detto di recente anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 70/2013 – impone senz’altro oramai ai nostri legislatori interventi normativi che non siano “mutevoli” o “ondivaghi” o “difficilmente ricostruibili da parte della pubblica amministrazione” (diritto, 4).

Di questo, parlerà nell’intervento al 10° DAE Marina Pietrangelo, nella sessione dedicata ad “Agenda Digitale e Pubblica Amministrazione” (qui il link per iscriversi e qui il programma definitivo).

Marina Pietrangelo

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