L’affido dei figli è una questione che può essere affrontata al telefono?

Una signora separata di Messina viene denunciata dall’ex marito con l’accusa di non aver ottemperato alle disposizioni del giudice della separazione, impedendo al medesimo di trascorrere con il figlio tre giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze di Natale, come previsto dal giudice. In realtà, la donna sarebbe venuta a conoscenza del provvedimento solo attraverso una telefonata dell’ex marito. Il decreto, infatti, le viene notificato successivamente al periodo festivo.

Ebbene, in caso di separazione fra coniugi, per la regolamentazione del diritto ‘’di visita’’ al figlio minore conta la notifica del provvedimento del giudice al genitore affidatario. L ’articolo 388 del cod. penale, infatti, punisce la mancata esecuzione dolosa laddove il genitore affidatario abbia avuto conoscenza ‘’legale’’ delle statuizioni giudiziarie e non le abbia rispettate.

In tal senso, la legge n. 54 del 2006, ‘’disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli’’, affida al giudice ‘’la determinazione delle funzioni genitoriali’’. Mediante formali provvedimenti giudiziari, il giudice stabilisce le modalità di esercizio nei rapporti tra genitore e figlio. Tali provvedimenti sono caratterizzati da un contenuto specifico e, pertanto, non sono ammesse contestazioni e/o equivoci. Il giudice è tenuto a specificare i periodi, nonché i tempi, i luoghi e le modalità di consegna e riconsegna dei figli medesimi. In realtà, tali statuizioni possiedono un’ efficacia limitata nel tempo: sono, infatti, ammesse successive modificazioni rispetto alle necessità ed ai sentimenti sopravvenuti della prole.

Si ha violazione dei provvedimenti solamente nel caso in cui il genitore destinatario ometta quanto stabilito dal giudice e, quindi, quanto legalmente notificato.

La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6987 del 2011, sostiene espressamente che: ‘’l’affido dei figli non è una questione che può essere risolta al telefono’’. Aggiunge la Corte: ‘’l’assunto del ricorrente che avrebbe, tramite telefono, informalmente comunicato alla moglie separata la nuova regolamentazione stabilita dal giudice civile circa le modalità di affidamento del figlio minore, non può integrare la legale e piena conoscenza delle statuizioni giudiziarie alla cui osservanza la donna era obbligata’’.

Una decisione in fondo giusta, anche se suscita perplessità il contrasto tra i tempi della famiglia, le cui esigenze sono molto rapide, e quelli degli organi di giustizia, specialmente degli uffici UNEP e delle cancellerie per il rilascio delle copie. Forse non sarebbe male prevedere, se del caso tramite intervento legislativo, la possibilità di «notificare» tramite raccomandata a/r o pec, qualora gli utenti ne siano provvisti. È sicuramente condivisibile l’assunto per cui queste cose non vanno trattate per telefono, ma se un genitore invia all’altro una copia integrale del provvedimento magari digitalmente firmata per comprovarne la autenticità via pec, credo sia difficile per l’altro di fatto negarne di aver avuto piena conoscenza.

Tiziano Solignani

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