Con l’ordinanza n. 17080/2013, resa dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, “il biglietto aereo acquistato on line … convalida la natura “di massa” del contratto di trasporto dedotto in giudizio, siccome afferente a servizio su larga scala, da regolamentare, in modo uniforme: colui che stipula on line non ha, in genere, alcuna possibilità di instaurare una trattativa specifica, finalizzata alla modifica di una o più delle condizioni generali di contratto, potendo, al contrario, soltanto scegliere di accettarle o rifiutarle”
Si tratta, infatti, di un contratto consensuale che si perfeziona – così come avviene per la gran parte dei contratti di massa – nel momento in cui il passeggero accetta di aderire al modello contrattuale che la compagnia aerea ha già predisposto.
Il passeggero si trova, quindi, in una situazione di svantaggio perchè – come ribadito dalla Cassazione – dovrà semplicemente aderire a tutto quanto già stabilito dall’altro contraente.
Il caso esaminato dagli Ermellini trae origine dalla sentenza n. 5797/2011 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da un passeggero avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 6063/2007 di rigetto della domanda dell’appellante, nei confronti del vettore aereo, di risarcimento dei danni per i disagi subiti a seguito di un viaggio aereo.
Contrariamente alle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito, la Cassazione ha riconosciuto l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1342 c.c. in quanto – così come avviene nel caso di acquisto del biglietto presso l’agenzia viaggi – si configura un contratto di trasporto concluso mediante moduli, dove le condizioni generali sono definite unilateralmente dalla compagnia aerea per regolamentare una serie indefinita di rapporti con tutti i potenziali acquirenti dei biglietti.
Nessuna differenza, dunque, tra acquisto effettuato direttamente on line o per il tramite dell’agenzia di viaggio: ciò che conta è che il contratto possa qualificarsi “di massa”.
Anche nel caso di acquisto direttamente on line (modalità sempre più diffusa) il contratto che il passeggero conclude è già predisposto su di un modulo standardche richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto.
Attesa la qualifica del contratto così stipulato e la normativa ad esso applicabile, la Suprema Corte ha confermato il suo orientamento, nel senso che “le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di quest’ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento euro, ai sensi dell’art.113, secondo comma, cod.proc.civ., nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n.63” (Cass. 11 maggio 2010, n. 11361).
Quindi, il Giudice di Pace sarà tenuto ad agire secondo diritto, attenendosi unicamente alle clausole contrattuali e non secondo equità.
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