Quest’ultima legge è già disponibile nel sito della Gazzetta ufficiale, per gli arditi che vogliono sfidare la giungla in cui si è trasformato il decreto legge con la conversione.
Magari ne parleremo un’altra volta, ma questo testo normativo è illeggibile per il comune giurista: solo quelli che hanno ottenuto la loro micro-norma per la soddisfazione dei loro mini-interessi, troveranno subito ciò che cercano, gli altri rischiano di smarrirsi tra aggiunte, modifiche e sostituzioni di disposizioni esistenti, dagli oggetti più disparati.
Niente di nuovo, comunque, perché i lavori di taglio e cucito sulle disposizioni preesistenti sono stati sempre fatti da tutti i parlamenti – almeno negli ultimi trent’anni.
Per fortuna, la norma che ci interessa si trova nel comma 1 dell’articolo 1, e quindi l’abbiamo ripescata facilmente anche dalla legge-Frankenstein di proroga.
Apparentemente è tutto semplice: l’art. 1, comma 1, del decreto legge ha prorogato al 31 marzo 2011 alcuni termini che scadevano al 31 dicembre 2010, indicati nella tabella 1 allegata; tra questi il termine di validità delle graduatorie dei concorsi, che era stato fissato dall’art. 17, comma 19, decreto legge 78/2009, convertito in legge 102/2009.
Ma è davvero così?
Il comma 19 stabilisce: “L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010”.
Andando a ritroso, ho scovato una quantità di leggi che, negli anni, hanno variamente prorogate la validità delle graduatorie.
Tra queste, ci interessa l’art. 5, comma 1, d.l. 207/2008, convertito dalla l. 14/2009, e modificato dall’art. 2, comma 8, d.l. 194/2009 conv in l 25/2010 (lo so, è un frullato di numeri ma non ci posso fare niente: le leggi sono fatte così, ed è peggio per noi, se cerchiamo di capire.)
Insomma, l’art. 5, comma 1, d.l. 207/2008, dopo vari lifting, stabilisce che: “Il termine di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2010 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 1999 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni”.
L’art. 1, comma 100, l. n° 311/2004 aveva (manco a dirlo) prorogato di un triennio la validità delle graduatorie.
L’art. 5, comma 1, d.l. 207/2008 non rientra nella tabella allegata al d.l. 225/2010 e pertanto non è stato prorogato.
Esso, però, aveva lo stesso oggetto della disposizione che si è inteso prorogare, e cioè l’art. 17, comma 19, d.l. n° 78/2010, ma con una significativa “estensione”: contemplava a ritroso le graduatorie approvate dopo il 1° gennaio 1999, mentre la seconda disposizione si fermava al 30 settembre 2003.
Ballano quattro anni e mezzo, e non possiamo escludere che ci si sia qualche graduatoria sopravvissuta. Non dobbiamo dimenticare, poi, che la disposizione del d.l. 207/2008 prima legge era in realtà più recente rispetto al d.l. 78/2009, perché modificata da un decreto legge successivo
Per un periodo, le due disposizioni hanno convissuto, e forse il governo, nel varare il milleproroghe, non se n’è accorto.
Da quanto esposto, emergono alcune considerazioni. Ve le rassegno, ma sono certo che ne troverete molte altre:
1) non avrei potuto parlarvi di quanto sopra, se non avessi avuto dei mezzi informatici per la ricerca: le leggi sono così tante, così complesse e così frequenti, che è impossibile fidarsi della propria memoria per orientarsi;
2) la produzione di norme è talmente frenetica, perché sollecitata dall’emergenza del giorno, che neanche il governo riesce a coordinare la propria attività normativa, con quello che ha fatto qualche settimana prima;
3) lascia perplessi che le graduatorie siano mantenute efficaci anche per undici anni: quale preparazione può rimanere, in capo a chi studiò tanto tempo fa?
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