Si tratta del comma 4-bis, inserito nell’art. 14.
La disposizione prevede che, esaurite le procedure di riorganizzazione (cioè drastica riduzione) delle dotazioni organiche, previste dall’art. 5 dello stesso decreto-legge, se residuano posti, questi possono essere coperti anche mediante l’utilizzazione di graduatorie efficaci di altre pubbliche Amministrazioni.
L’utilizzazione delle altre graduatorie è ammessa se gli enti che vogliono assumere non dispongono di graduatorie efficaci, e rimangono soggette ai vari limiti attualmente previsti per le assunzioni.
Il ricorso a quelle graduatorie è previsto mediante le modalità previste dall’art.3, comma 61, l. n. 350/2003.
Quest’ultimo articolo prevede in realtà soltanto l’accordo tra le amministrazioni.
Ma l’art. 3, comma 61, l. n. 350/2003 vale soltanto per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, e consente l’utilizzazione delle graduatorie altrui soltanto nell’ambito dello stesso comparto di contrattazione.
Invece, la norma della spending review si applica anche alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti di ricerca ed agli enti pubblici di cui all’art. 70, comma 4, d. lgs n. 165/2001, e non prevede il limite del comparto di contrattazione.
Certo, poi si porrà il problema di comparare profili e qualifiche tra comparti diversi.
Il comma 4-bis di cui parliamo prevede un vincolo, che non è previsto dall’art. 3, comma 61, l. n. 350/2003, e cioè che l’ente non disponga di graduatorie efficaci.
La nuova norma è però più garantista per i concorrenti graduati perché dà loro facoltà di rinunziare alla chiamata da parte di enti diversi, da quello che ha indetto il concorso, senza incorrere nella decadenza dalla nomina,
Si pone subito la questione se questo comma 4-bis si applichi anche agli enti locali.
A me pare di no, perché esso menziona soltanto le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall’art.2 dello stesso decreto sulla spending review, e tra queste – come abbiamo visto sopra – non sono compresi gli enti locali.
La mancata previsione degli enti locali non è una dimenticanza del legislatore.
Infatti, per questi enti opera la diversa normativa dell’art. 16, comma 8, dello stesso decreto-legge, secondo cui la dimensione ottimale delle dotazioni organiche è determinata mediante parametri di virtuosità, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente.
I parametri saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Insomma, si è collegata l’applicazione dell’utilizzazione di graduatorie di enti diversi all’inserimento nel procedimento di riorganizzazione previsto dall’art. 2.
L’ultima notazione riguarda i limiti di assunzioni in capo agli enti locali.
Il citato art. 16, comma 8, del decreto-legge sulla spending review vieta l’assunzione di personale agli enti locali che superano il rapporto ideale del 20 per cento, calcolato secondo i parametri sopra citati.
Quegli enti che superano il rapporto del 40 per cento devono avviare le procedure di riorganizzazione, cioè di riduzione drastica delle dotazioni organiche.
Ma questi divieti e vincoli diverranno operativi soltanto dopo l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sopra indicato.
Nel frattempo gli enti locali potranno assumere – rispettando i limiti (molto rigorosi) previsti dall’art. 76 d.l. n. 112/2008, più volte modificato.
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