La sospensione dei termini per gli adempimenti dei professionisti

Con l’art. 22-bis del d.l. 22/3/2021, n. 41, introdotto in sede di conversione nella l. 21/5/2021, n. 69, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento il principio di sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti posti a carico del libero professionista nel caso di malattia o di infortunio.

La norma, sollecitata, sia pure in ritardo, dalla presenza dell’emergenza pandemica COVID-19, ha un valore significativo per la tutela della salute e del lavoro del professionista, quale diritto fondamentale della persona, ai sensi degli articoli 4 e 32 della Costituzione.

In deroga alla normativa vigente, l’art. 22-bis dispone la sospensione della decorrenza dei termini previsti per gli adempimenti, compresi i mancati pagamenti delle somme dovute, nei confronti della pubblica amministrazione qualora ciò sia dovuto alla sopravvenuta impossibilità di rispettare le scadenze a causa di fatti straordinari.

Più in particolare “la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all’infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza del termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente” (comma 1).

Il termine è sospeso, a causa della sopravvenuta impossibilità ad adempiere, a decorrere dal giorno in cui il professionista è ricoverato in ospedale o dal giorno dal quale ha inizio la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno in cui ha inizio il periodo di quarantena con sorveglianza attiva e fino a trenta giorni il cui decorso ha inizio dalla data in cui avviene la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o la quarantena, certificata secondo le vigenti norme di legge.

Tuttavia, ciò non è sufficiente: il beneficio è subordinato al fatto che gli adempimenti che il cliente ha affidato al professionista devono essere comprovati da un mandato professionale con data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Inoltre, il certificato medico che attesta la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, affinché ne abbiano conoscenza ai fini della documentazione e dell’evento straordinario che giustifica la sospensione dei termini (comma 3).

Il professionista deve eseguire gli adempimenti rimasti in sospeso entro il settimo giorno successivo ai trenta giorni successivi al venir meno del periodo di degenza ospedaliera o di vigilanza speciale. Inoltre, ha la facoltà di allegare il certificato medico di cessazione della misura di vigilanza sanitaria speciale.

La norma ha una portata generale e non circoscritta a particolati e limitati settori in quanto ha per oggetto la trasmissione di atti, documenti, istanze e pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione in generale.

La norma è stata giustificata dalla vigenza del periodo di emergenza connesso all’infezione da SARS-CoV-2, ma il principio, aperto anche al caso di infortunio (pur non essendo citato espressamente nel testo), ben dovrebbe allargarsi anche alla tutela del diritto alla salute del professionista affetto da grave malattia.

La sospensione dei termini per malattia o per infortunio

Oggetto: mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e mancati pagamenti entro il termine previsto, pena inadempimento.
Presupposto: impossibilità sopravvenuta ad adempiere del professionista per motivi connessi all’infezione da SARS-CoV-2 o infortunio.
Effetti l’evento non comporta decadenza dalle facoltà, non costituisce inadempimento connesso alla scadenza dei termini e non produce effetti sul professionista e sul cliente.
Sospensione dei termini: dal giorno del ricovero in ospedale, o di inizio delle permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, e fino a 30 giorni dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria e della sorveglianza attiva, certificata secondo la normativa vigente.
Condizione: il mandato professionale deve essere stato conferito in data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza deve essere consegnato o inviato con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata agli uffici competenti.

Nuova scadenza per gli adempimenti: entro il settimo giorno successivo alla scadenza dei trenta giorni successivi alla dimissione ospedaliera.

Sergio Mogorovich

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