Tuttavia, il benefico è subordinato al fatto che i suddetti enti possono stabilire, entro il giorno 4 febbraio 2018, l’adozione dell’esclusione delle sanzioni.
La sanatoria può essere deliberata da tutti gli enti, compresi quelli che non abbiamo già adottato nel passato le agevolazioni per definire le ingiunzioni notificate entro il 31 dicembre 2017.
L’art. 1, comma 11-quater, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, fa salvi gli effetti che sono già stati prodotti per la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50.
Va precisato che la norma non ha per oggetto la rottamazione dei mali.
Per la procedura di definizione si applicano le regole indicate all’art. 6-ter, con esclusione del comma 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.
Il quadro di riferimento
Definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali: scelta demandata all’ente locale, da formalizzare entro il 4 febbraio 2018.
Oggetto della definizione: ingiunzioni notificate entro il 16 ottobre 2017.
Ambito della definizione: anche limitato a una o più annualità.
Effetto della definizione:
- non sono dovute le sanzioni irrogate.
- somme dovute: imposte, interessi per ritardata riscossione e di mora, aggio di riscossione, spese esecutive.
Obbligo dell’ente impositore: pubblicazione della delibera sul proprio sito internet istituzionale, entro 30 giorni, dei seguenti dati:
- numero delle rate e scadenza di ciascuna;
- modalità e tempi di presentazione della volontà di definizione della pretesa in forma agevolata;
- termine entro il quale l’ente o il concessionario della riscossione comunica l’entità del debito e la scadenza di ogni singola rata; l’ultima scade il 30 settembre 2018.
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