La rottamazione delle cartelle di pagamento: tutte le informazioni

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Entro il 28.2.2014 è possibile definire, in maniera agevolata, i debiti che risultano dai ruoli (e non dalle cartelle di pagamento) emessi dagli uffici statali, dalle agenzie fiscali, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni  affidati all’Agente della riscossione entro il 31.10.2013, nonché le somme che risultano dagli avvisi di accertamento esecutivi di cui all’art. 29 del D.L. 31.5.2010, n. 78, emessi dall’Agenzia delle entrate  e dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ed affidati in carico all’Agente della riscossione entro il 31.10.2013 (art. 1, commi da 618 a 624, della L. 27.12.2013, n. 147).

Il presente articolo rappresenta un estratto dal volume firmato dall’autore con Caterina Dall’Erba, “Guida alle cartelle di pagamento“, in corso di pubblicazione per Maggioli Editore.

E’ agevolata la definizione non solo delle cartelle di pagamento ma delle somme iscritte a ruolo affidate  all’agente della riscossione entro il  suddetto termine.

Fino al 15.3.2014 sono sospesi i termini per la riscossione dei carichi che sono interessati dalla normativa speciale.

Dal beneficio sono escluse le somme dovute ad altro titolo pur se la riscossione avviene a mezzo iscrizione a ruolo  (ad esempio,  contributi previdenziali, premi INAIL, ecc.) nonché gli importi dovuti in base a sentenze definitive emesse dalla Corte dei conti, i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento pretese da enti diversi da quelli sopra indicati.

 

L’OGGETTO DELLA  DEFINIZIONE AGEVOLATA

A)     Gli atti ammessi al beneficio

cartelle di pagamento emesse in relazione a ruoli emessi da uffici dello Stato, agenzie fiscali, regioni, province e comuni e affidati in carico all’Agente della riscossione entro il 31.10.2013;

avvisi di accertamento esecutivi di cui all’art. 29 del D.L. 31.5.2013, n. 78, emessi dall’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA affidati all’Agente della riscossione fino al 31.10.2013, nonché gli atti di intimazione di pagamento con i quali sono rideterminati gli importi per effetto di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, riscossione frazionata in pendenza di contenzioso, definizione agevolata dell’accertamento e per definitività dell’atto impugnato;

atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai sensi dell’art. 9 del D.L. 2.3.2012, n. 16, affidati in carico all’Agente della riscossione fino al 31.10.2013;

ruoli e avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, atti per i quali il contenzioso è in corso ma con affidamento in carico all’Agente della riscossione entro il 31.10.2013.

 

B)     Gli atti esclusi dal beneficio

somme dovute a seguito di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti;

avvisi di recupero per crediti vantati dall’INPS, di cui all’art. 30 del D.L.31.5.2010, n. 78;

crediti di natura previdenziale e assistenziale;

ruoli emessi per premi INAIL;

cartelle di pagamento e ruoli emessi per somme dovute a titolo diverso dai crediti fiscali ammessi (ad esempio, contributi INPS,  contributi  ad ordini professionali,  ecc.);

ruoli consegnati in affidamento all’agente della riscossione dopo il 31.10.2013;

avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, rispettivamente ai sensi dell’art. 29 del D.L. 31.5.2013, n. 78, e dell’art. 9 del D.L. 2.3.2013, n. 16, affidati in carico all’Agente della riscossione dopo il 31.10.2013;

somme pretese  mediante ingiunzione fiscale;

somme dovute a seguito di avviso bonario, anche con pagamento rateale in corso;

somme dovute in base ad avvisi di liquidazione;

somme dovute, anche con pagamento rateale in corso, relative all’accertamento con adesione o alla conciliazione giudiziale;

somme pretese con atti di intimazione di pagamento di cui all’art. 29 del D.L. 31.5.2010, n.78, e all’art. 9, comma3-bis, del D.L. 2.3.2012, n. 16,  affidati in carico all’Agente della riscossione dopo il 31.10.2013.

tributi locali non riscossi da Equitalia;

richieste di pagamento fatte da enti diversi da uffici statali, Agenzie fiscali, regioni, provincie e comuni;

Avvertenze:

1. Nell’agevolazione sono compresi anche il bollo auto e le multe per violazione al codice della strada.

2. Nell’allegato 1 alla circolare 20.1.2014 di Equitalia sono indicati gli uffici statali, le Agenzie fiscali, le Direzioni regionali, le Regioni, le Provincie e i comuni (o loro Unioni) interessati alla procedura.

La norma si  applica anche se il contribuente non ha contestato,  entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica, la cartella di pagamento.

Lo stesso dicasi nel caso  di pagamento rateale della cartella ancora in corso.

 

Le somme dovute per avvalersi del beneficio

L’agente della riscossione è inerte. La procedura è scaricata sul debitore che può chiudere la pretesa effettuando il versamento integrale delle somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni, di aggio, di spese di notifica della cartella di pagamento e di spese di procedura entro il 28.2.2014. Nulla è dovuto a titolo di interessi di mora e di interessi per ritardata iscrizione a ruolo  nonché, nel caso di pagamento rateale, di interessi per dilazione di pagamento.

 

L’AGEVOLAZIONE

Il pagamento deve avere per oggetto:

imposte pretese;
sanzioni;
aggio di riscossione;
spese di notifica della cartella di pagamento;
spese di procedura esecutiva eventualmente addebitate.

Non sono dovuti:
interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, conteggiati nella misura del 4% annuo (2,75% fino al 30.9.2009),  dal giorno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento alla data di consegna del ruolo all’Agente della riscossione (a);

interessi di mora, conteggiati sulle sole imposte (esclusi  sanzioni e  interessi) a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento al giorno in cui avviene il pagamento, nella misura del 5,2233% (fino al 30.4.2013: 4,5504%).

(a) Non sono considerati interessi le maggiorazioni previste dall’art. 27, comma 6, della L. 24.11.1981, n. 689, nella misura di 1/10 in ragione semestrale conseguenti all’irrogazione da parte dei comuni, di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.

Per prima cosa, il contribuente  deve  verificare non che la cartella di pagamento sia stata notificata entro il 31.10.2013 ma che il ruolo sia stato affidato in carico all’Agente della riscossione entro il 31.10.2013. Successivamente, deve escludere dal computo gli interessi addebitati per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento, nonché gli interessi di mora, se sono già decorsi 60 giorni dalla data di notifica, ma deve comprendere l’aggio dovuto nella misura del 4,65% (ovvero dell’8% se sono decorsi 60 giorni dalla notifica).

L’agevolazione non è riconosciuta se il ruolo è stato affidato all’Agente della riscossione dopo il 31.10.2013.

Il beneficio sussiste anche quando il contribuente si avvale della procedura di pagamento rateale; tuttavia, in tal caso, è richiesto l’intervento dell’Agente della riscossione che  deve indicare lo sgravio dell’importo dovuto a titolo di  interessi e deve indicare l’esatta somma che il contribuente deve versare entro il 28.2.2014..

L’agevolazione è esclusa:

a) se la pretesa deriva da un avviso bonario di cui al D.Lgs. 18.12.1997, n. 462, anche se il pagamento è fatto in forma rateale;

b) per gli interessi dovuti per il pagamento rateale, derivante dalla procedura di accertamento con adesione di cui al D.Lgs 19.6.1997, n. 218 o di conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del D.Lgs 31.12.1992, n. 546.

Il pagamento va eseguito presso gli sportelli dell’Agente della riscossione ovvero valendosi, cartella per cartella (ovvero ruolo per ruolo), del bollettino postale modello F35 (una cartella equivale a un bollettino) indicando sul fronte dello stesso, nello spazio intestato “eseguito da”, la dicitura “definizione ruoli-L.S. 2014”.

 

La  procedura

L’Agente della riscossione  deve sospendere le procedure di riscossione coattiva definizione  fino al 15.3.2014. Fino a tale data, inoltre, sono sospesi i termini di prescrizione. Se il versamento sarà stato eseguito in misura inferiore,  le somme acquisite vanno imputate secondo quanto è previsto dall’art. 31 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, e la procedura di riscossione proseguirà nel suo iter, comprendendo sia gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sia gli interessi di mora sia l’aggio nella misura  dell’8%.

La decadenza dalla procedura agevolata sussisterà non solo se il debitore non verserà il 100% dell’imposta e della sanzione ma anche se ometterà o verserà in maniera insufficiente l’aggio e le spese di procedura.

Entro il 30.6.2014, l’Agente della riscossione invierà per posta ordinaria  solo l’informativa sul fatto che la procedura si è perfezionata (e che, quindi, nulla è dovuto). Inoltre, trasmetterà a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno eseguito il versamento nel termine previsto e dei codici delle partite di ruolo che sono state definite, al fine sia di ottenere il discarico degli importi sia per consentire agli enti di eliminare i crediti dalle proprie scritture.

L’Agente della riscossione  può fornire notizie sulle somme iscritte a ruolo per le quali la cartella di pagamento non è ancora stata notificata ovvero sull’entità degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di dilazione e di mora che sono stati computati nel piano di pagamento rateale e che sono azzerati per effetto della definizione.

La norma non precisa le modalità che devono essere seguite per eseguire correttamente  il pagamento relativo al ruolo per cui la procedura va perfezionata presso l’Agente della riscossione indicando gli articoli di ruolo interessati.

 

La procedura di definizione dei ruoli

Verifica delle somme sanabili –   carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni affidati in riscossione fino al 31.10.2013;

–   individuazione degli articoli di ruolo sanabili.Determinazione delle somme dovute-   esclusione degli interessi di dilazione di pagamento e     di mora.Versamento-   unica soluzione entro il 28.2.2014;

–   indicazione degli articoli di ruolo interessati;

–   versamento integrale all’Agente della riscossione o mediante bollettino postale F 35 indicando “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”.

 

Sergio Mogorovich

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