Un anno dopo, dietro l’impulso dell’allora Ministro della Giustizia Vassalli nacque la legge del 13 aprile 1988 sul “risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio nelle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati“.
Giovedì scorso, il colpo di scena con Governo battuto a scrutinio segreto.
La Corte di Giustizia aveva chiesto, anzi “intimato” più volte all’Italia di cambiare la legge Vassalli a causa della sua mancata corrispondenza con quanto previsto dal diritto comunitario poichè la responsabilità andava estesa anche agli errori commessi dal magistrato per un’interpretazione errata delle norme europee e per una valutazione sbagliata di fatti o prove.
In realtà, questo è stato il pretesto per modificare invece un principio ben più rilevante per il nostro ordinamento: non più solo lo Stato a rispondere degli errori commessi dal magistrato ma anche la responsabilità diretta del giudice, con conseguente risarcimento del danno.
In particolare, l’emendamento Pini approvato dalla Camera stabilisce che “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento” di un magistrato “in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia”, possa rivalersi facendo causa sia allo Stato che al magistrato per ottenere un risarcimento.
Immediata la levata di scudi delle toghe che hanno già fatto sapere che martedì 7 ci sarà la riunione del consiglio direttivo; per ora Luca Palamara, presidente dell’Anm ha definito il provvedimento come «un ennesimo tentativo di vendetta contro la magistratura», mentre per il segretario Anm Giuseppe Cascini: «È incostituzionale. Non è esclusa – avverte – qualsiasi forma di protesta anche le più estreme, non a tutela degli interessi dei magistrati ma in difesa della libertà dei cittadini».
Le novità rispetto alla legge Vassalli fondamentamente sono due:
1. la responsabilità è genericamente estesa alla “manifesta violazione del diritto”;
2. il cittadino può citare in giudizio direttamente il magistrato e non solo lo Stato.
Viene modificata, in particolare, quella parte della norma per la quale costituisce colpa grave del magistrato la grave violazione di legge “determinata da negligenza inescusabile” con una previsione per la quale “chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale“.
Ciò che ha fatto gridare allo “scandalo” i magistrati è stata la definizione del “dolo” cui è stato riconosciuto addirittura “il carattere intenzionale della violazione del diritto“, facendo invocare , per questo passaggio, le proteste più estreme quali lo sciopero immediato.
Il rimedio, come invocato dalla Corte Europea, sarebbe peggiore del male, visto – si obietta – che una norma simile non esiste nella maggior parte degli ordinamenti degli stati membri, prevedendo al più che il cittadino faccia causa allo Stato, il quale, a sua volta può rivalersi nei confronti del magistrato condannato per l’illecito.
Giova tuttavia considerare che, attualmente, in Italia, dall’entrata in vigore della legge Vassalli ad oggi, ci sono stati solo 4 condanne di giudici su 406 cause avviate da cittadini, a riprova della estrema complessità di un giudizio sottoposto a ben nove livelli di “controllo” da parte di altri “colleghi” magistrati.
La modifica dovrà comunque essere ratificata dal Senato e il Guardasigilli Severino non ha escluso che una “seconda lettura” del provvedimento…
“Era semplicemente un giudice giusto: e per questo lo chiamavano ‘rosso’ (perché sempre, tra le tante sofferenze che attendono il giudice giusto, vi è anche quella di sentirsi accusare, quando non è disposto a servire una fazione, di essere al servizio della fazione contraria)”.
(Pietro Calamandrei Elogio dei giudici, prefazione alla III edizione, pag. XIV)
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento