Il primo tema che affrontiamo è la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, agevolazione più volte riproposta in questi anni dal ministro Tremonti e sempre ampiamente sfruttata dai contribuenti.
L’articolo 7 del decreto legge sviluppo consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° luglio 2011, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1, lett. da a) a c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2012, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato.
L’imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
– del 2% per le partecipazioni non qualificate;
– del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo soggette, in questo caso, all’interesse annuo del 3%.
Il calcolo di convenienza
La rivalutazione, così come prevista dal decreto sviluppo, consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto di terreni e partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.
La perizia
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima (la valutazione delle partecipazioni dovrà essere redatta da soggetti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell’elenco dei revisori contabili);
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 30 giugno 2012, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.
La possibilità di compensare
Il decreto sviluppo riapre i termini per la rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni con una importante novità che nel passato ha creato seri problemi: la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva pagata in una precedente rivalutazione.
Infatti i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.
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