A palazzo Madama, dopo rinvii e anche una sospensione della seduta dovuta all’assenza del numero legale, c’è stata polemica sui “pianisti”, nel corso nella votazione concitata dei 67 articoli, dettati dalla voce del presidente Schifani. Alla fine, però, è passata la nuova riforma forense con ampia maggioranza (a favore anche Idv e Lega Nord) e alcuni sparuti senatori in dissenso dalla linea dei propri gruppi. Una votazione, comunque, storica per l’ordinamento di tutte le professioni legali, che attendevano – e in parte temevano – l’avvento di questo giorno.
A fare le spese, sono, infatti, ancora una volta i giovani, con l’istituzionalizzazione (articolo 41) del praticantato gratuito nei primi sei mesi e la possibilità facoltativa, da parte del datore di lavoro, di elargire un compenso a partire dalla settima mensilità. Una misura molto contestata, oggetto anche della pregiudiziale di costituzionalità avanzata da alcuni parlamentari, che hanno già annunciato i ricorsi alla Consulta.
Ciò nonostante, il limite ufficiale di praticantato viene stabilito a 18 mesi invece che ai 24 vigenti fino a ieri. Inserito nel testo della riforma forense anche lo spazio di svolgimento di un impiego subordinato contestuale nei mesi di tirocinio, purché non finisca per prendere il sopravvento in termini di carico orario.
In contemporanea, poi, è ipoteticamente concesso di svolgere fino a due tirocini, a medesime condizioni di impegno e retribuzione, naturalmente.
Passando, poi, a analizzare il nuovo esame di Stato, (articoli 46-49) vediamo come arriverà una valutazione degli elaborati più rigida e approfondita, con la Commissione che sarà chiamata a motivare per iscritto a fianco del testo le proprie annotazioni di carattere positivo o negativo.
Sparisce anche la possibilità di portare in sede d’esame testi commentati: gli unici compendi leciti saranno i Codici “nudi e crudi” senza note, esempi o indicazioni di sorta. Chi sgarra, potrà incorrere in un reato specifico creato ex novo proprio in coda alla riforma forense.
Ulteriore step di valutazione sarà quello per il conseguimento del patrocinio per le magistrature superiori, come Cassazione o Consiglio di Stato, sostenibile a partire dall’ottavo anno dopo l’iscrizione all’albo oppure dopo cinque di abilitazione.
Sul versante specializzazioni (articolo 9) serviranno due anni dall’idoneità per l’iscrizione all’Albo, dove dovrà, peraltro, essere svolto un periodo di formazione mirata al settore prescelto.
E veniamo alla parte della riforma che più interessa studi legali e professionisti in proprio. Tanto per cominciare, nella definizione dei compensi, deve assolutamente sparire qualsiasi rimando alle tariffe, specificando, poi, il totale della prestazione nel momento in cui viene richiesta. Quindi, ogni voce di spesa dovrà essere indicata per iscritto, a tutela del cliente.
Obbligo di apertura di una polizza assicurativa (articolo 12) in capo al titolare dell’attività, che funga da copertura in sede di responsabilità civile per tutti i soggetti coinvolti nell’attività, e dunque anche per i tirocinanti.
Cambiano le giurie per le eventuali sanzioni (art. 53) comminate dal’Ordine nazionale: saranno cinque i membri chiamati a esprimersi – con tre “panchinari” già decisi – in merito a richiami, avvertimenti, censure, sospensioni o radiazioni.
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