Intanto, l’amministratore può non essere una persona fisica specifica, ma la carica può anche essere ricoperta a livello societario. Chiunque se ne occupi, d’ora in avanti, resterà comunque in ruolo per due anni, anziché uno come accaduto sino a oggi.
Tra i requisiti per accedere al ruolo di amministratore, spunta per la prima volta un titolo di studio minimo, identificabile nel diploma di scuola secondaria di secondo grado (la ex scuola superiore).
Ma la formazione dell’amministratore sarà in fieri: obbligatorio, per chi verrà investito della carica, partecipare a corsi di aggiornamento con scadenza regolare. Richiesta, a norma della nuova riforma, anche un’assicurazione professionale e la presentazione a tutti i residenti di una polizza individuale di responsabilità civile a copertura dell’intero arco di amministrazione.
Inoltre, figurano come caratteristiche irrinunciabili anche l’assenza di condanne e misure preventive, zero protesti, il regolare godimento dei diritti civili e, naturalmente, il non aver riportato interdizioni o provvedimenti disabilitanti, su tutti le condanne per reati contro la Pubblica amministrazione.
Tra i doveri dell’amministratore, quello di essere reperibile e disposto all’ascolto degli inquilini, oltre a tenere il registro aggiornato di una vera e propria anagrafe condominiale.
Inoltre, egli sarà anche chiamato a esporre in un luogo di facile accesso al pubblico tutti i recapiti e le proprie generalità, per essere facilmente riconoscibile e contattabile.
Ma è nel comparto gestionale ed economico che il nuovo “boss” del condominio sarà chiamato a svolgere al meglio le proprie funzioni: prima tra tutte, la responsabilità di apertura e mantenimento di un conto corrente condominiale.
Quindi, in capo a lui saranno anche i casi di morosità, cui potrà procedere con un’ingiunzione anche in assenza di pronunciamento in merito da parte dell’assemblea.
A supportare l’amministratore, in primis ci sarà l’assemblea dei condomini che, però, potrà essere appoggiata anche da un consiglio condominiale deputato al controllo e all’indirizzo sulle faccende squisitamente economiche.
Come detto, l’incarico durerà due anni: fino ad allora, però, l’amministratore eletto potrà essere rimosso per due ragioni. Primo, la mancata apertura del conto bancario condominiale; secondo e in misura ancor più grave, la comprovata esistenza di gravi irregolarità fiscali.
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