Consip e la disciplina di remunerazione sugli acquisti

La disciplina del cd sistema Consip – ossia del coacervo di regole, procedure e strumenti di acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio di funzioni pubbliche finalizzati alla razionalizzazione della spesa pubblica – è stata completata, sul versante della copertura finanziaria, con il decreto del Ministero dell’Economia del 23 novembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 8 dello scorso 10 gennaio (vedi precedente articolo).

Il decreto ministeriale, in particolare, rende operativi i meccanismi di remunerazione sugli acquisti previsti dalle leggi nn. 296/2006 e 244/2007 che, integrando il finanziamento a carico del bilancio dello Stato, contribuiranno alla copertura dei costi di funzionamento di Consip derivanti dall’ampliamento delle sue attività a favore delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine viene posto a carico dei soggetti aggiudicatari di accordi quadro, convenzioni e gare bandite da Consip spa nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, un emolumento il cui importo è parametrato al valore dei contratti stipulati.

Più precisamente sono tenuti al versamento di una commissione sul valore degli acquisti effettuati dalle amministrazioni, secondo le modalità previste nel decreto stesso, i seguenti soggetti:

a) l’aggiudicatario delle convenzioni stipulate dalla Consip, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ossia degli accordi sulla base dei quali le imprese fornitrici – aggiudicatarie di gare indette da Consip su singole categorie merceologiche – si impegnano ad accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità previsti nei capitolati) ordinativi di fornitura da parte delle pubbliche Amministrazioni, fino al limite massimo previsto (il cosiddetto massimale).

b) l’aggiudicatario di gare su delega bandite dalla Consip nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, anche ai sensi dell’art. 2, comma 574, della L. n. 244/2007, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza;

c) l’aggiudicatario degli appalti basati su accordi quadro conclusi dalla Consip nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, ovvero per conto di altre amministrazioni per le quali svolge attività di centrale di committenza.

Entità della commissione

La commissione a carico degli aggiudicatari non può superare l’1,5% del fatturato realizzato sugli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, considerato al netto dell’IVA e risultante dalla rendicontazione delle fatture emesse in ciascun semestre dell’anno solare. Consip è tenuta a riportare nella documentazione di ogni specifica procedura di gara la previsione di tale commissione e la misura richiesta.

Procedura per la quantificazione dell’importo

Entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre dell’anno solare (quindi entro il prossimo 30 luglio 2013 e 30 gennaio 2014), gli aggiudicatari di convenzioni, accordi quadro e gare bandite da Consip dovranno trasmettere per via telematica una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.n. 445/2000, recante:

  • l’importo delle fatture emesse nel semestre di riferimento e
  • gli elementi di rendicontazione indicati nella documentazione di gara (pubblicata) con riferimento alla specifica procedura.

Sulla base di tale autodichiarazione Consip – che può anche eseguire controlli a campione al fine di verificarne la veridicità – procederà al calcolo dell’entità della commissione dovuta.

La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva o la riscontrata falsità della stessa potranno essere valutate come causa di esclusione dalle gare per grave negligenza, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f), del Codice dei contratti pubblici.

Le istruzioni operative relative alle modalità di compilazione e trasmissione delle autodichiarazioni a carico degli aggiudicatari saranno pubblicate sul sito di Consip o sul portale www.acquistinretepa.it, nonché nella documentazione di gara relativa alla singola procedura d’acquisto.

Modalità e termini di versamento

Una volta ricevuta dall’aggiudicatario l’autodichiarazione sul fatturato semestrale, Consip procederà all’emissione della fattura relativa alla commissione dovuta.

L’aggiudicatario deve provvedere al versamento dell’importo dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa, mediante accredito sui conti correnti dedicati di Consip.

Il mancato o inesatto pagamento della commissione legittima la riscossione coattiva delle commissioni dovute e degli interessi di mora, secondo le procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

 

Dario Immordino

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