Il provvedimento è finalizzato a rispondere, almeno in parte, ai rilievi evidenziati dall’ordinanza 12 aprile 2011, n. 3202 con cui il TAR ha sollevato la questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta di alcuni articoli del D.Lgs. 28 del 2010 (che ha introdotto nel nostro Ordinamento l’istituto della mediazione civile e commerciale).
Il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia, tra le altre cose, si occupa della qualificazione professionale del mediatore civile.
Per diventare mediatori civili è necessaria una laurea anche triennale (in qualsiasi materia) oppure, in alternativa, l’iscrizione presso un Ordine o Collegio professionale.
Con l’inclusione nell’elenco dei possibili mediatori degli iscritti ai Collegi si è voluto, giustamente, valorizzare una categoria di professionisti che, se pur privi di laurea, fossero abilitati (e quindi preparati) a specifiche attività.
Di qui il primo problema che si è posto in questi mesi: l’interpretazione letterale del D.M. 180 esclude quegli iscritti a Enti o Organismi a metà strada fra un Collegio professionale ed una associazione di categoria come i Ruoli, gli Albi, i Registri, ecc.
Risultato: possono accedere all’attività di mediatore civile Geometri, Periti industriali, Agrotecnici, Ostetriche, Tecnici di Radiologia ed altri tra cui, dulcis in fundo, gli iscritti al Collegio delle Guide Alpine. Non possono accedere, invece, Periti assicurativi, Promotori finanziari, Agenti immobiliari, ecc.
E’ evidente che la pregressa normativa presentava qualche lacuna.
Ad esempio, consentiva la possibilità che, per una controversia in materia di responsabilità medica, ci si potesse trovare davanti ad un mediatore – Guida alpina (magari con tanto di picozza e cappello piumato), o che per un sinistro stradale fosse chiamato a mediare un laureato in conservazione dei beni culturali (ottima soluzione in caso di auto particolarmente attempata).
La questione può apparire di poco rilievo, dandosi per scontato che un mediatore Ingegnere non si voglia occupare di una controversia in materia di responsabilità medica.
Ma il problema è più complesso.
Negli ultimi mesi la mediazione è apparsa come una nuova opportunità lavorativa, una risposta alla difficile situazione occupazionale dei nostri giorni.
Quindi non stupisce che in tanti si siano affrettati a partecipare ai corsi formativi di 50 ore pur avendo una preparazione scolastica/universitaria molto lontana da quella giuridica o economica.
Beninteso, per essere un buon mediatore, soprattutto nella c.d. “fase facilitativa”, non è necessario avere una preparazione giuridica, anzi, una scuola di pensiero abbastanza diffusa sostiene esserci una notevole difficoltà per il giurista a svolgere bene il ruolo del mediatore (differente dal ruolo di “negoziatore“).
Tuttavia, appare regola di buon senso che per svolgere l’attività di mediazione sia necessaria una conoscenza del quadro normativo, una capacità di gestione del conflitto ed in alcuni casi una certa affinità con la materia oggetto del contendere.
Tali caratteristiche possono essere garantite nella mediazione attraverso la presenza di più co-mediatori (per esempio un giurista ed un tecnico).
Il D.M. 145/2011 risolve solo parzialmente la questione, introducendo una limitazione “per materia” delle controversie di cui si può occupare un mediatore.
Infatti, con l’entrata in vigore del nuovo Decreto del Ministero della Giustizia, gli Organismi di mediazione potranno utilizzare i propri mediatori unicamente nelle controversie di loro competenza in considerazione della rispettiva professionalità e degli studi universitari.
Ma il legislatore è andato oltre e oggi impone al neo mediatore un tirocinio che consiste nell’assistere ad almeno 20 procedure di mediazione.
Questo per integrare la formazione che il mediatore ha acquisito nel corso di 50 ore previsto dal D.M. 180 con una esperienza “sul campo” al fine di valorizzare anche le capacità di gestione dei conflitti.
Ma anche la nuova normativa presenta dei problemi operativi: attualmente il numero delle mediazioni non è molto elevato e non permette di garantire le 20 mediazioni ad un numero ragionevole di aspiranti mediatori.
Inoltre, sembrerebbe che il testo della nuova norma non preveda una fase transitoria per coloro che, abilitati con i corsi ai sensi del D.M. 180/2010 (esclusi, quindi, i vecchi conciliatori societari che avranno qualche mese per mettersi in regola), svolgono già l’attività di mediatore.
Il rischio è che la maggior parte dei mediatori oggi operativi decada, bloccando di fatto molti organismi di mediazione.
Insomma, senza ulteriori provvedimenti, a rimetterci non sarà solo la povera Guida alpina…
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