Pubblicità stato patrimoniale degli amministratori locali: tutto (o quasi) da rifare?

Non era del tutto cessato l’eco delle novità introdotte dall’articolo 41 bis del decreto legislativo n° 267/2000 (contenuto nel decreto legge n° 174/2012), in materia di pubblicità dello stato patrimoniale di sindaci, assessori, consiglieri e presidenti di provincia, che già gli enti locali si trovano nella situazione di dover rimettere mano alla propria regolamentazione in materia.

Questo a seguito dell’approvazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che entrerà in vigore il prossimo venti aprile.

Diversi enti, che, in vista delle prossime scadenze fiscali avevano aggiornato i propri regolamenti o che si erano dotati ex novo di questi strumenti, si ritrovano con disposizioni regolamentari che risultano obsolete e che abbisognano di una rivisitazione per armonizzarle con la nuova normativa.

Esaminando le disposizioni del decreto legislativo n° 33/2013 partiamo dall’articolo 53 intitolato “abrogazione espressa di norme primarie” il quale prevede che, dalla sua data di entrata in vigore, sia abrogato fra l’altro anche articolo 41bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Con l’abrogazione di tale articolo, ora, la materia è disciplinata dall’articolo 14 del sopraccitato decreto legislativo n° 33/2103, il quale amplia la sfera delle informazioni, oggetto di pubblicazione,che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico (i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico).

Con riferimento a questi soggetti passivi della norma, gli enti locali (enti che interessano questo scritto) devono pubblicare, con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti e informazioni:

1. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

2. i curricula vitae;

3. i compensi di qualsiasi natura associati all’assunzione della carica, oltre alle spese sostenute per viaggi di servizio e missioni pagati con risorse pubbliche;

4. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i connessi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

5. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

6. le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n° 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Deve essere, in ogni caso, data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni dell’articolo 7 sui dati aperti e sul loro riutilizzo.

I dati e le informazioni debbono essere pubblicate, entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico. Sono fatte salve le informazioni aventi attinenza con la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che debbono essere pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato.

Una volta decorsi i termini di pubblicazione le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale debbono essereeliminate dal sito web e non trasferite nelle sezioni di archivio.

Un primo aspetto del decreto legislativo n° 33/2013 che bisogna porre in evidenza è la diversa terminologia adottata per individuare i soggetti passivi:

– la legge n° 441/1982 prevedeva che fossero obbligati alla presentazione delle informazioni e dei dati i titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti;

– l’articolo 41 bis del decreto legislativo n° 267/2000 prevedeva, invece, che i soggetti obbligati alla presentazione dei dati e delle informazioni di natura patrimoniale fossero i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo;

– il decreto legislativo n° 33/2013 prevede invece che siano obbligati alla presentazione dei dati e delle informazioni i componenti degli organi di indirizzo politico.

Da qui la necessità di individuare e circoscrivere la “nuova” platea dei soggetti passivi.

Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), nel normare gli organi di governo e le loro funzioni, individua:

– il Consiglio come organo di indirizzo e di controllo politico–amministrativo;

– la giunta come il soggetto che compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;

– il sindaco e il presidente della provincia come gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.

L’individuazione dei destinatari della norma non può essere lasciata alla sola interpretazione letterale del titolo dell’articolo 14 o effettuando un rinvio al testo unico identificando solo i consiglieri quali organi di indirizzo politico. Infatti, nel testo dell’articolo, si parla di incarichi politici di tipo elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. La norma deve essere intesa e interpretata come indirizzata ad individuare tutti gli organi di carattere politico anche sulla scorta anche dell’ampliamento della platea dei destinatari che si è avuta nel succedersi delle due prime norme (legge n°441/1982 e articolo 41 bis TUEL).

A far propendere per questa tesi è anche l’analisi dell’iter di formazione del testo finale del decreto legislativo n°33/2013.

Difatti, nella sua prima stesura, non vi era ricompresa l’abrogazione dell’articolo 41 bis del TUEL. Esso è stato cancellato dallo schema di decreto legislativo a seguito dell’osservazione effettuata dall’Unione delle Province italiane (UPI). Dando il parere favorevole allo schema di decreto, l’UPI ha proposto la soppressione della citata norma del TUEL al fine di evitare la duplicazione delle disposizioni.

Un secondo aspetto da rilevare riguarda l’estensione dell’obbligo di pubblicazione ai parenti del componente degli organi politici entro il secondo grado. Dunque, non più solo il coniuge non legalmente e non effettivamente separato e i figli conviventi ma anche il padre, i fratelli e le sorelle e gli altri figli non conviventi. Si tratta di un ampliamento eccessivo ai fini dell’obiettivo da perseguire. Allargamento eccessivo che è stato posto in evidenza anche dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in sede di approvazione dello schema di decreto. Per il Garante è necessario delimitare il contenuto delle dichiarazioni sulla situazione patrimoniale assicurando che il consenso alla pubblicazione dei dati sia effettivamente libero e reso in assenza di condizionamenti. L’evidenza al “mancato consenso” alla pubblicazione delle dichiarazioni, rappresenta un rischio che, in sede di applicazione, la norma non persegua la finalità di trasparenza cui tende, ma possa esporre i soggetti a pericolose stigmatizzazioni quando non esprimano il consenso alla pubblicazione. Il Garante ha ritenuto essere doveroso cancellare la disposizione in base alla quale deve essere data evidenza al mancato consenso. Suggerimenti che il legislatore ha ritenuto di non dover tenere in considerazione.

Sulla disciplina complessiva della pubblicazione dei dati patrimoniali il Garante riafferma ancora una volta che la stessa appare sproporzionata rispetto agli obiettivi di trasparenza che il provvedimento normativo intende perseguire.

La pubblicazione sul web di un complesso enorme di informazioni che potrebbero rivelare aspetti della vita privata delle persone, (specie se riferiti al coniuge, ai figli e ai parenti, che sono estranei all’incarico pubblico) possono, infatti, portare a possibili risvolti sociali di una lettura mirata, se non tendenziosa, del reddito e della consistenza patrimoniale dei soggetti, specie in ambiti territoriali ristretti, e ai connessi rischi di discriminazione sociale.

Un terzo aspetto che bisogna evidenziare riguarda le modalità di pubblicazione disciplinate dall’articolo 7 della nuova normativa, secondo la quale lo stato patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico deve essere pubblicato:

in formato di tipo aperto (un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la loro fruizione) che sia in grado di assicurare lal’interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze;

riutilizzabili nel senso che l’uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione è liberamente utilizzabile senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità;

Queste modalità non sono però utilizzabili per i soggetti terzi (parenti entro il secondo grado) quando diano l’assenso alla pubblicazione.

Un quarto aspetto su cui porre l’accento è quello concernente le sanzioni in caso di mancato adempimento degli obblighi, e il soggetto preposto a irrogare la sanzione.

Ricordiamo che con la legislazione del 1982 la sanzione consisteva nel citare, in sede di riunione del consiglio, il soggetto che non aveva adempiuto l’obbligo di fornire i dati della propria situazione patrimoniale. Obbligato ad irrorare la sanzione era il presidente dell’assemblea consiliare.

La normativa dettata dall’articolo 41 bis prevedeva una sanzione variabile da duemila a ventimila euro e doveva essere applicata dal sindaco o dal presidente della provincia.

Con il decreto legislativo 33/2013 la sanzione diviene un quantum che varia da un minimo di cinquecento euro sino ad un massimo di ventimila euro. Il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito internet dell’amministrazione. Il soggetto obbligato ad applicare la sanzione diviene l’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Disposizione che, nel mondo degli enti locali, abbisogna sicuramente di un’attenta interpretazione per la corretta individuazione di tale soggetto.

L’ultimo aspetto da esaminare è quello che si riferisce al periodo per il quale le informazioni e i dati devono essere pubblicati nei siti web. L’articolo 41 bis non dava indicazioni in tal senso e gli enti hanno regolato la fattispecie rifacendosi alle indicazioni di carattere generale del Garante, determinando però tipologie diverse di limitazioni temporali. Con il decreto legislativo n° 33/2013 i limiti di pubblicazione sono tassativi. I dati e le informazioni debbono essere pubblicati sino al momento della cessazione dell’incarico o del mandato. Decorsi i termini di pubblicazione la situazione patrimoniale deve essere definitivamente rimossa dal sito web e non trasferita nelle sezioni di archivio.

 

Antonello Cocco

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