Enti Locali: la pubblicità dello stato patrimoniale di consiglieri, assessori e sindaci

Il Decreto legge 174 del 2012 ha introdotto nel sistema normativo italiano l’articolo 41-bis del decreto legislativo 267/2000 avente ad oggetto “Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo”.

Esso stabilisce che gli enti locali con una popolazione superiore ai diecimila abitanti devono disciplinare, nell’ambito della propria autonomia regolamentare le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

Tale disposizione normativa non rappresenta una novità nella disciplina della pubblicità dello stato patrimoniale degli assessori e dei consiglieri degli enti locali.

Nel nostro ordinamento legislativo la materia è disciplinata dalla legge 5 luglio 1982 n° 441 avente ad oggetto “disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”

Tale legge, per la parte applicabile agli enti locali, prevede l’obbligo per i Consiglieri dei Comuni capoluogo di Provincia o con una popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presentare, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento consiliare una dichiarazione relativa:

• ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

• al possesso di azioni o quote di partecipazione di società ;

• all’esercizio delle funzioni di amministratore o di componente del collegio sindacale di società;

Alla dichiarazione deve essere presentata una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche. Il Consigliere è, inoltre, obbligato alla presentazione di una dichiarazione relativa alle spese elettorali sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero una attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici, messi a disposizione del partito o della formazione politica di cui fa parte.

Questi dati devono essere pubblicati su un apposito bollettino. La disciplina dettata dall’articolo 41-bis non è sostitutiva di quella prevista dalla legge 441/1982. Essa introduce nuovi elementi ed obblighi fra i quali, ai fini dell’applicazione della normativa, della riduzione della popolazione a 10.000 abitanti, l’obbligo di pubblicazione dei dati nel sito web dell’ente e la previsioni di sanzioni amministrative.

Sorge, di conseguenza, la necessità di un coordinamento delle due normative. L’Ente locale, nell’ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, dettata dall’articolo 4, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, deve procedere a regolamentare la fattispecie in essere con le nuove disposizioni.

Lo strumento da utilizzare è quello del regolamento consiliare. La predisposizione del regolamento l’Ente in materia deve ispirarsi ai principi della trasparenza, della pubblicità e della accessibilità alle informazioni al fine di assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni. I soggetti a cui è indirizzata la regolamentazione sono il sindaco o il presidente della provincia, i componenti della giunta ed i consiglieri comunali o provinciali.

Gli obblighi a cui debbono essere sottoposti tali soggetti possono essere individuati fra obblighi di inizio mandato, obblighi contestuali allo svolgimento della attività politico-amministrativa ed obblighi di fine mandato.

All’inizio del loro mandato, secondo il combinato disposto dell’articolo 41-bis del d. lgs 267/2000 e della legge 5 luglio 1982 n° 441, vi è l’obbligo, da parte di tali soggetti, della presentazione, entro tre mesi dalla loro elezione o nomina, di una dichiarazione nella quale siano presenti i seguenti dati:

– il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.),

– i diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri,

– le azioni di società,

– le quote di partecipazione in società,

– i titoli obbligazionari posseduti,

– i titoli di stato nazionali o di altri paesi posseduti,

– gli investimenti in altre attività finanziarie oltre alle azioni, quote o titoli, posseduti anche per il tramite di fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile di cui all’articolo 1 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 520”, oppure in intestazioni fiduciarie.

– l’indicazione relativa all’esercizio delle funzioni di amministratore o di sindaco di società,

– le spese sostenute e le obbligazioni assunte direttamente per la propria propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.

Non è necessario che la dichiarazione sia resa secondo lo schema della autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La legge del 1982 prevede che la dichiarazione sia resa dal titolare di carica elettiva secondo la formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.

La legge del 1982 prevede, inoltre, con il consenso del coniuge non legalmente e non effettivamente separato e dei figli conviventi, che analoga dichiarazione sia presentata anche da parte di questi ultimi, a meno che non vi sia un loro espressso rifiuto.

Durante il loro mandato i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo debbono presentare una dichiarazione annuale concernente le variazioni della situazione patrimoniale, determinatasi nell’anno precedente, nonché copia della dichiarazione dei redditi. Analoga dichiarazione deve essere presentata dal coniuge o dai figli conviventi se hanno acconsentito alla presentazione della dichiarazione iniziale.

Entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della propria situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione. Sono soggetti allo stesso obbligo anche il coniuge o i figli conviventi se hanno acconsentito alla presentazione della dichiarazione iniziale.

Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione, sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Ai sensi dell’articolo 41-Bis la pubblicazione dei dati forniti (riepilogati in apposite schede) deve avvenire sul sito internet dell’ente locale.

La pubblicazione dei dati sullo stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo deve essere effettuata tenendo conto di quelli che sono normalmente i diritti alla privacy di ogni soggetto.

A tal proposito devono essere tenute in debito conto le prescrizioni del garante per la protezione dei dati personali. Il garante rileva una notevole invasività nella pubblicazione mediante diffusione sui siti web degli enti, rispetto ad una massa elevata di informazioni che in alcune situazioni possono rivelare aspetti, anche intimi, della vita privata delle persone, soprattutto se ci si riferisce al coniuge, ai figli, che sono estranei all’incarico pubblico.

Basti pensare ad esempio ai possibili risvolti sociali di una lettura mirata ed attenta, oppure tendenziosa, della situazione reddituale e della consistenza patrimoniale dei soggetti.

Ancora, una lettura integrale della dichiarazione dei redditi in relazione ad eventuali detrazioni di oneri potrebbero evidenziare dati sensibili o di salute. A tal fine si ritiene sufficiente limitare la pubblicazione alle sole “notizie reddituali risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi”.

Per quanto riguarda il coniuge non legalmente e non effettivamente separato e i figli conviventi, è necessario assicurarsi che il consenso alla pubblicazione dei dati sia un consenso effettivamente libero e reso in assenza di condizionamenti. Infatti, poiché si prevede che venga data “evidenza al mancato consenso” alla pubblicazione delle dichiarazioni, è opportuno che l’Ente acquisisca la dichiarazione di consenso o di mancato consenso ma che la stessa non venga pubblicata.

Al fine di tutelare la riservatezza dei dati è opportuno che gli stessi vengano pubblicati sul sito web dell’Ente in una apposita sezione accessibile a tutti, ma che la ricerca sia limitata solo al motore interno di ricerca del sito web istituzionale.

La durata della pubblicazione deve essere coerente con l’obiettivo che si persegue, essa non deve andare oltre il perseguimento di tali obiettivi, Per questo motivo è necessario limitare la durata prevedendone un termine che può essere individuato, ad esempio, in un anno dalla cessazione del mandato politoco-amministrativo.

Sul versante delle sanzioni, mentre la legge del 1982 prevedeva che venisse comunicato in una seduta del consiglio il mancato rispetto da parte del consigliere dell’obbligo della presentazione, la normativa dell’articolo 41-bis, al secondo comma, prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di duemila euro sino ad un massimo di ventimila euro.

Nell’ambito della propria autonomia regolamentare è opportuno che l’ente gradui la sanzione in relazione alla gravità dell’inadempimento a seconda che la dichiarazione non sia presentata, non venga integrata in caso di errori, o venga integrata oltre certi limiti temporali.

 

Antonello Cocco

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