Il 19 marzo 2012, l’Autorità Garante è intervenuta per la prima volta per disporre in via cautelare il blocco all’accesso dall’Italia ai siti internet gestiti da Private Outlet, una società specializzata nella vendita online di prodotti di alta moda e del cosiddetto Lifestyle a prezzi ribassati anche sino al 70%.
La decisione di disporre il blocco nasceva dalle segnalazioni pervenute da numerosi consumatori che raccontavano all’AGCM le disavventure e i disagi cui erano andati incontro a seguito degli acquisti compiuti sul sito Private Outlet: merce ordinata e mai spedita; gravi ritardi nella consegna rispetto ai tempi prospettati al momento dell’ordine; invio di prodotti diversi rispetto a quelli realmente ordinati; ostacoli all’esercizio da parte dei consumatori dei loro diritti – per esempio in materia di sostituzione dei beni non conformi – concretizzatisi nella mancata risposta ai reclami inviati per email ovvero nell’irraggiungibilità del call center destinato a fornire assistenza alla clientela.
Subito dopo aver dato attuazione al proprio provvedimento con l’ausilio della Guardia di Finanza, l’AGCM tuttavia è tornata sui propri passi rendendo nuovamente accessibile il sito. Alla base del ripensamento del Garante vi sarebbe l’intervento della stessa Private Outlet che avrebbe imputato i problemi riscontrati dai consumatori a fattori ed eventi di natura eccezionale, impegnandosi nel contempo a risolverli nel più breve tempo possibile, anche attraverso un’apposita procedura pubblicizzata sullo stesso sito.
Il caso in questione ha richiamato l’attenzione degli addetti ai lavori in quanto per la prima volta un’autorità amministrativa indipendente è andata ad occupare uno spazio normalmente riservato nell’ordinamento italiano all’autorità giudiziaria che sino a questo momento aveva avuto il monopolio sui provvedimenti di blocco o limitazione dell’accesso a siti utilizzati come veicolo per la commissione di fatti illeciti rilevanti tanto sul piano civile quanto su quello penale.
Ed infatti il Garante per la concorrenza ed il mercato, oltre a ordinare a Private Outlet l’immediata cessazione della pratica commerciale scorretta contestata, ha altresì disposto, al fine di rendere effettivo il provvedimento di blocco, che tutti gli ISPs, attraverso i cui servizio era raggiungibile il sito internet di Private Outlet, prestassero la propria collaborazione per impedire agli utenti di connettersi a tale sito.
Come si diceva, il provvedimento in questione rappresenta una novità assoluta in quanto per la prima volta l’AGCM ha ritenuto di utilizzare il potere che le deriverebbe dagli artt. 14, 15 e 16 del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, secondo cui l’assenza di responsabilità degli ISPs per i contenuti ospitati o trasmessi mediante i loro servizi, lascia impregiudicata la possibilità che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione posta in essere dal destinatario del servizio medesimo.
A ben vedere, però, è alquanto dubbio che tali disposizioni attribuiscano direttamente alle autorità amministrative il potere di ordinare a un ISP di porre fine a una violazione accertata in capo a un destinatario del servizio, senza la necessità di una norma di legge ad hoc che individui in concreto l’autorità competente, disciplinando tempi, modi e procedure attraverso cui dovrebbe estrinsecarsi una simile potestà.
Tali perplessità sono rafforzate dal fatto che il provvedimento è stato adottato proprio mentre Governo e Parlamento discutono dell’approvazione di una legge che attribuisca all’Autorità Garante per la Garanzie nelle Comunicazioni – e quindi non all’AGCM – il potere di inibire l’acceso, con il coinvolgimento “attivo” da parte degli ISPs, ai quei siti internet, utilizzati come veicolo per il compimento di attività illecite.
A questo punto resta da capire se quella dell’AGCM resterà un’iniziativa isolata o se piuttosto il Garante per la Concorrenza ed il Mercato abbia deciso di intraprendere una nuova strada, assumendo le vesti dello sceriffo della Rete tutte le volte in cui siano in gioco gli interessi e i diritti dei consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette poste in essere attraverso internet.
Il provvedimento è disponibile
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