SAIF (Société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe) c. Google SARL/Google Inc.
FATTO
La SAIF, società di gestione collettiva dei diritti d’autore delle arti visuali (fotografia, grafica, opere architettoniche), citava in giudizio la società statunitense Google Inc. e la sua “filiale” francese Google SARL, poiché processava, per mezzo del motore di ricerca, immagini di proprietà degli artisti della SAIF.
Le immagini erano visualizzate in modalità ridotta (snippets) e, cliccandovi sopra, rimandavano alla pagina web nella quale erano originariamente pubblicate.
Google SARL, in via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il motore di ricerca era gestito direttamente dalla Google Inc.. Quest’ultima, a sua volta, dichiarava di assumere qualsiasi responsabilità, laddove fosse rinvenuta una violazione a carico della filiale francese.
Anche la Google Inc. eccepiva che la legge da applicare avrebbe dovuto essere quella statunitense e non quella nazionale, dal momento che il servizio era gestito dall’estero e non direttamente dal territorio francese.
DECISIONE
La Corte d’appello, ribaltando la decisione di primo grado, ha stabilito che Google SARL non sia carente di legittimazione passiva, svolgendo attività commerciali che agevolano il funzionamento del motore di ricerca.
Quanto alla legge che governerebbe la fattispecie, si afferma l’applicabilità di quella francese. Le motivazioni sarebbero le seguenti: lingua utilizzata dal servizio è il francese e, quindi, il servizio stesso è rivolto principalmente ad un pubblico francofono. Parimenti, il dominio adoperato è .fr (google.fr / images.google.fr), a dimostrazione del collegamento col territorio francese.
Per tali ragioni, la Corte d’appello è dell’avviso che debba essere riformato, anche su questo punto, la decisione di primo grado, che aveva ritenuto applicabile il Copyright Act 1976 statunitense e non la legge del luogo di destinazione delle informazioni, in virtù di un criterio di connessione sostanziale.
La decisione osserva, inoltre, che per mezzo di Google images è possibile risalire, in funzione cache, alle immagini anche nel caso in cui queste immagini siano state rimosse dal sito sul quale erano state originariamente pubblicate. La rimozione della copia cache, difatti, richiede alcuni giorni (o, in taluni casi, anche alcune settimane), ma rientra comunque nelle funzioni tecniche ed intermediarie del motore di ricerca.
L’attività dei motori di ricerca, che consente di indicizzare le immagini laddove ciò sia consentito dal sito web che le ha pubblicate, rientra parimenti tra le attività di intermediazioni tecnica, non potendosi ritenere – questa è l’opinione della Corte d’appello parigina – che la predisposizione di un collegamento ipertestuale (link) che consente all’utente di visualizzare la pagina richiesta integri una forma di autorizzazione al downloading e all’utilizzo libero delle immagini stesse.
Del resto, osserva la decisione, il servizio utilizzato avverte gli utenti che le immagini visualizzate potrebbero essere coperte da diritto d’autore; né può ritenersi che la consapevolezza di Google che le immagini possano essere oggetto di diritti di terzi è condizione sufficiente a determinare una sua responsabilità.
Infine, la Corte osserva che, in ogni caso, la SAIF non avrebbe fornito gli URL delle pagine nelle quali erano pubblicate le immagini di proprietà dei propri membri, ammettendo, anzi, in taluni casi la propria impossibilità di individuare detti URL.
Per tali ragioni, la Corte d’appello ha concluso che né Google Inc. né Google SARL possano essere considerate responsabili per gli illeciti contestati dalla SAIF.
Il testo integrale della decisione è disponibile qui.
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