Cassazione e scienza contro la Pas: non può divenire uno strumento per ottenere l’affidamento

Un ragazzino, <<convivente>> con la madre, viene prelevato, con forza, dalla scuola che frequenta per essere portato in una struttura educativa. Tale estremo fatto, posto in essere dalle forze dell’ordine, si concretizza a seguito della decisione dell’organo giudicante, il quale giunge – espressamente – a sostenere che il ragazzino e la madre siano affetti dalla ‘‘sindrome di alienazione parentale’ (cd. ‘‘PAS’’). Più specificatamente, la madre del ragazzino risulta decaduta dalla potestà genitoriale, quindi non più idonea alla <<convivenza>> con il minore, per aver estraniato al figlio la figura paterna. I giudici, dunque, giungono a dettare tale estremo provvedimento a seguito di differenti consulenze tecniche: le quali constatano nel ragazzino un equilibrio psico-fisico minato ed esposto a grave pericolo – in relazione alla condizione patogenetica in cui il medesimo versa, determinata da un forte conflitto di fedeltà nei confronti della madre (…). La madre, considerate le avverse pronunce giudiziali – contenenti gli estremi, dannosi provvedimenti, propone ricorso presso la Corte di Cassazione: la Quale da torto ai giudici di prime e seconde cure assestando un duro colpo alla PAS!

Ebbene, secondo il principale teorizzatore, Richard Gardner, la ‘‘sindrome PAS’’, ovvero   Parental Alienation Syndrome, è <<un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli>>. In questo disturbo un genitore, definito alienatore, attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore, definito alienato. Il minore, conteso dai due genitori, si trova dunque ‘‘costretto’’ a fornire il suo personale contributo alla campagna di denigrazione ed allontanamento – esercitata verso uno dei genitori. Numerosi studi, soprattutto recenti, escludono <<categoricamente>> la validità scientifica della ‘‘sindrome PAS’’ e la possibilità di inserire il fenomeno medesimo nell’ambito delle patologie-malattie (la sindrome in esame non risulta, infatti, inserita in alcuna delle classificazioni scientifiche in uso). Ebbene, nonostante la PAS non sia oggi considerata – né dalla psichiatria né dalla psicologia clinica – come un disturbo mentale, la sindrome continua ad essere oggetto di attenzione soprattutto in ambito forense. Nella prassi, sono numerose le consulenze tecniche che supportano la sindrome PAS e che, immancabilmente, influenzano i provvedimenti giudiziali.

Ebbene, sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, è bene precisare che la sindrome PAS non è menzionata tra i motivi di esclusione dell’affidamento (ex Legge 8 febbraio 2006 nr. 54). Più specificatamente, tra i motivi di esclusione dell’affidamento rileva la ‘‘sola’’ cd. manipolazione di uno dei due genitori per allontanare il figlio e non la sindrome PAS. Quando si parla di manipolazione di uno dei genitori (…) è necessario rinviare, in via propedeutica, alla radicale differenziazione operativa tra mera conflittualità genitoriale da un lato e vere e proprie manovre di alienazione dall’altro: riconoscendo solo a quest’ultime una grave potenzialità di pregiudizio per il benessere del minore, criterio necessario e sufficiente a motivare una sospensione della bigenitorialità e la scelta di affidamento univoco al genitore alienato (in tal senso: Cass. Civ., sent. nr. 16593 del 2008). Tale precisazione tecnico-normativa sta, dunque, ad evidenziare che sussiste una netta distinzione tra: sindrome PAS (potente, onnicomprensivo strumento gardneriano) e manipolazione di uno dei genitori per allontanare il figlio. La sindrome PAS, nel suo ampio raggio d’azione, tende infatti a ‘‘castigare’’ anche le mere conflittualità – fisiologiche in una separazione-divorzio.

A tal preciso riguardo, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, sent. nr. 7041 del 2013, afferma in sostanza che: ‘‘una C.T.U. che si fondi sulla PAS – quale malattia – costituisce una mera devianza della scienza medica e come tale non può costituire oggetto per l’adozione di un provvedimento giurisdizionale; dove ciò avvenga l’effetto sarà certamente la demolizione del processo per un nuovo esame in cui a governare il processo siano la legge e la scienza (…)’’. A parere della medesima Corte, ‘‘nel caso di specie, la Corte territoriale – pur recependo integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., fondate sull’accertamento diagnostico nei confronti del minore della sindrome PAS –  non ha esaminato le censure sia in relazione alla validità (sul piano scientifico) di tale controversa patologia, sia in merito alla sua reale riscontrabilità nel minore e in sua madre (…)’’.

Insomma, la PAS non può e non deve divenire un mero strumento retorico-scientifico per ottenere l’affidamento.

La scienza, nella sua applicazione deviata, NON può spingersi fino a descrivere come patologica la reazione ‘‘normale’’ di un bambino.

Se le aule di giustizia continuano a dare spazio alla PAS si rischia tanto!:

–          si rischia di denominare ‘‘malato-patologico’’ un minore che non lo è;

–          ma soprattutto si rischia di sostenere la falsità di moltissime, reali denunce di abusi.

La scienza e la giustizia sono chiamate a farsi realmente garanti dei minori!

 

Giovanna Cuccui

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